Dipendenza da causa di servizio e sindacato sulla discrezionalità tecnica del C.V.C.S. (TAR Sicilia n. 357 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, fondata su nozioni scientifiche e dati di esperienza, e non è sindacabile nel merito: è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione conclusiva. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre allegare e documentare specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, idonei a incidere in modo determinante, o quantomeno concausale, sul manifestarsi dell’infermità. Non rilevano circostanze generiche, quali disagi, fatiche e stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario della prestazione lavorativa. La c.t.u. o la verificazione non possono supplire all’onere probatorio non assolto dalla parte.
Il Fatto
Il ricorrente, vigile del fuoco, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno con cui è stata respinta la domanda intesa a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per una infermità articolare. Il diniego si fonda sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha qualificato l’infermità come non dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e dell’art. 2 lett. m) della legge n. 261/1991, prospettando l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità, per non aver il Comitato attribuito adeguato peso all’attività operativa ultratrentennale e a un trauma occorso durante un intervento di spegnimento di un incendio. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità della domanda di accertamento e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce in via preliminare i limiti del sindacato sull’atto del Comitato. Il giudizio del C.V.C.S. è espressione di discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e dati di esperienza tecnica, non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere soltanto nei casi di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze di fatto idonee a incidere sulla valutazione conclusiva.
Il Collegio richiama quindi la regola sostanziale: ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, tali da incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell’infermità, quantomeno sul piano concausale. Non rilevano circostanze e condizioni generiche, quali disagi, fatiche e momenti di stress, che rappresentano fattore di rischio ordinario della singola prestazione lavorativa.
Nel caso concreto, il Comitato ha ritenuto, con valutazione congruamente motivata, che l’infermità derivi da fattori costitutivi ed endogeni, riconducibili a una condizione patologica preesistente e a difetti dello sviluppo dell’articolazione, non correlabile al servizio; gli eventi di servizio allegati avrebbero svolto al più il ruolo di occasione rivelatrice, non di concausa efficiente e determinante. Il Tribunale ritiene tale attendibilità medico-legale non incrinata dai rilievi di parte, consistenti in allegazioni generiche relative a non meglio individuati fatti di servizio protrattisi lungo l’intero arco dell’attività lavorativa.
Quanto all’unico episodio specifico, il trauma occorso durante un intervento, il Tribunale osserva che difetta documentazione medica idonea ad attestare il nesso di derivazione causale; il rapporto di servizio evidenzia anzi che, dopo la caduta, il ricorrente aveva ripreso l’opera e che dall’infortunio non erano derivate fratture né altre compromissioni refertate. Del pari, il certificato medico e la documentazione sanitaria versati in atti si limitano al riscontro della patologia senza indagarne le cause né correlarla all’attività pregressa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese, e l’istanza di c.t.u. o verificazione è disattesa, non potendo tali strumenti supplire all’onere probatorio non assolto.
Nota della Redazione
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