Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio (TAR Puglia n. 681 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, dichiari in udienza di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e l’accesso agli atti ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. restano assorbiti nella pronuncia di rito, che non entra nel merito delle censure proposte. La condotta processuale della parte, improntata ai principi di lealtà e correttezza, costituisce il presupposto per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Locorotondo del 22.11.2023, avente a oggetto la “Realizzazione Parco Urbano Comunale in contrada Acchino”, unitamente a tutti gli atti connessi. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 16.5.2024, ha altresì censurato la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e formulato istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per l’acquisizione della documentazione utile alla definizione del giudizio.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2026, il difensore della società ricorrente ha reso a verbale una dichiarazione, essendo regolarmente munito di procura speciale, con la quale ha manifestato la volontà di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di cui al verbale d’udienza, rilevando la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di rito. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un difetto di interesse della parte ricorrente. Tale circostanza è stata ritenuta integrata dalla volontà espressa dalla società, tramite il proprio difensore, di non coltivare ulteriormente l’azione.
Il Tribunale ha evidenziato che la dichiarazione rilasciata dal difensore costituisce un valido presupposto per la declaratoria di improcedibilità, non risultando necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria o una decisione nel merito delle censure prospettate sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la condotta processuale della parte ricorrente, ispirata ai principi di lealtà e correttezza nei confronti delle altre parti e al corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale. L’esito del giudizio non ha richiesto l’esame delle questioni relative all’accesso agli atti e alla reiterazione del vincolo, essendo assorbite dalla pronuncia di rito.
La sentenza non ha, pertanto, affrontato il merito delle doglianze concernenti la legittimità del provvedimento impugnato e l’eventuale reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, limitandosi a registrare l’intervenuta cessazione dell’interesse alla decisione.
Nota della Redazione
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