Scorrimento delle graduatorie, discrezionalità delle scelte di copertura (TAR Puglia n. 634 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla prevalente connotazione delle funzioni degli uffici da coprire, ai fini dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ampia, fondata sulle attività in concreto svolte e sugli obiettivi strategici assegnati all’area di competenza. Tale scelta può essere sindacata solo in presenza di un macroscopico errore di fatto circa le competenze dei dirigenti inseriti nella graduatoria prescelta. Il ricorrente che contesti la connotazione funzionale di un ufficio deve offrire un principio di prova circa l’inattendibilità della scelta, non potendo limitarsi a sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Regione Puglia, aveva partecipato al concorso per la copertura di posizioni dirigenziali, collocandosi in posizione utile nella graduatoria degli idonei. Con delibera di Giunta regionale era stato varato un piano di assunzioni che prevedeva il reclutamento di trenta unità dirigenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, secondo il criterio delle priorità organizzative di copertura degli uffici carenti di titolarità individuate dalla Conferenza di Direzione.

La scelta degli uffici da assegnare era stata operata sulla base della prevalente connotazione delle funzioni, con attribuzione di quindici posti all’area Territorio e infrastrutture, dieci all’area di inserimento del ricorrente e cinque all’area Economia. Il ricorrente, già adito il giudice ordinario, aveva riassunto il giudizio dinanzi al TAR dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Corte d’Appello, contestando l’attribuzione di nove uffici all’area Territorio e infrastrutture anziché alla propria area di concorso, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure prospettate. Il Collegio ha rilevato che la connotazione funzionale degli uffici operata dai direttori di area, che coordinano le strutture ivi incardinate, ha natura ampiamente discrezionale, in quanto si basa sulle attività in concreto svolte nell’ufficio nonché sugli obiettivi strategici assegnati alla propria area di competenza.

Il ricorrente aveva contestato la connotazione tecnica attribuita agli uffici sulla base del mero elenco delle attività di competenza, sostenendo che nove di essi sarebbero afferenti alla propria area professionale per la preminente natura amministrativa delle funzioni. Tuttavia, come evidenziato dal Collegio, tale contestazione non era supportata da alcuna allegazione idonea a dimostrare che i dirigenti dell’area Territorio e infrastrutture non fossero muniti della competenza necessaria per svolgere le relative attività.

Proprio in ragione del carattere altamente discrezionale della valutazione, il sindacato giurisdizionale avrebbe potuto condurre all’annullamento solo in presenza di un macroscopico errore di fatto circa le competenze dei dirigenti dell’area di concorso individuata, errore che nel caso di specie non era stato neppure prospettato. Il ricorrente, infatti, mirava in definitiva a sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, senza offrire alcun principio di prova circa l’inattendibilità della scelta compiuta.

Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione della risalenza della controversia, tenuto conto del lungo tempo trascorso tra la proposizione originaria del giudizio dinanzi al giudice ordinario e la definizione dinanzi al giudice amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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