Pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio impugnabili con l’atto conclusivo (TAR Puglia n. 618/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha natura sostanzialmente provvedimentale ed è impugnabile unitamente al decreto conclusivo del procedimento di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo. Il decreto di diniego adottato in conformità a tale parere costituisce atto complesso, in quanto la natura vincolante del parere rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due organi pubblici. Ne consegue che, nel giudizio di annullamento, deve essere evocato in giudizio, oltre all’Amministrazione attiva, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui dipende il Comitato, a pena di incompletezza del contraddittorio processuale. La questione attiene all’integrità del contraddittorio ed è rilevabile d’ufficio dal giudice, ancorché non eccepita dalle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, un militare, impugnava il decreto del Ministro della Difesa del 28 giugno 2023, recante diniego del riconoscimento della causa di servizio per la patologia “mieloma multiplo IgG-K” e della conseguente concessione dell’equo indennizzo, nonché i pareri del Comitato di Verifica ad esso presupposti. Il ricorso veniva notificato al solo Ministero della Difesa. Dopo la discussione della causa all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, il Collegio rilevava una questione pregiudiziale di ammissibilità del ricorso sotto il profilo della completezza del contraddittorio processuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato che il ricorso non era stato notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui dipende il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il cui parere obbligatorio e vincolante era stato cumulativamente impugnato con il decreto di diniego emanato dal Ministero della Difesa.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza prevalente, secondo cui i pareri del Comitato di Verifica hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. Da tale natura deriva la necessità di evocare in giudizio, oltre all’Amministrazione attiva, anche l’organo tecnico che svolge una funzione consultiva vincolante (cfr. C.G.A.R.S., Sez. giur., 24 giugno 2019, n. 582; Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2022, n. 3558; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 13 febbraio 2026, n. 1201).
La giurisprudenza citata riconosce, infatti, che il decreto di diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, adottato in conformità al parere del Comitato, costituisce atto complesso: la natura vincolante del parere rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due diversi organi pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 novembre 2022, n. 10163; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 1° marzo 2024, n. 4240).
Il Collegio ha precisato che la questione attiene all’integrità del contraddittorio processuale e, come tale, è doverosamente rilevabile ex officio, ancorché non evocata nelle difese dell’Avvocatura dello Stato. Ha pertanto assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie vertenti sull’unica questione della mancata integrazione del contraddittorio, fissando la nuova udienza di trattazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.