Il ritiro cautelare di armi ex art. 39 TULPS non richiede un provvedimento prefettizio e prescinde dall’esito del procedimento penale (TAR Puglia n. 619 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ritiro cautelare di armi e munizioni, adottato dagli ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS, costituisce misura di natura preventiva e temporanea, funzionale a scongiurare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, e non presuppone la previa emanazione del provvedimento prefettizio di cui al comma 1 del medesimo articolo. La legittimità del ritiro non dipende dalla sussistenza di una condanna o dalla configurabilità di un reato, potendo essere motivata anche dal mero richiamo a situazioni di fatto, quantunque prive di rilievo penale, che siano sintomatiche del pericolo di un potenziale abuso delle armi. L’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento penale è pertanto irrilevante, attenendo le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza al diverso ambito dell’ordinamento amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni, redatto il 18 dicembre 2025 dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39 TULPS, in relazione ad armi detenute legittimamente in virtù di licenza di polizia per detenzione e porto d’armi per guardie giurate. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un’attività di polizia giudiziaria riguardante una controversia per confini di un terreno, nella quale il ricorrente risultava indagato per i reati di cui agli artt. 110, 393 e 610 c.p.

Con il ricorso, il ricorrente deduceva la violazione dei principi in materia di motivazione e istruttoria, l’assenza dei presupposti dell’urgenza e dell’inaffidabilità e l’illegittima adozione del ritiro in assenza di un provvedimento prefettizio. L’amministrazione eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, non avendo la stessa adottato alcun atto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente chiarito che l’oggetto del giudizio non è il provvedimento prefettizio di cui all’art. 39, comma 1, TULPS, ma il provvedimento cautelare adottato dagli ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi del comma 2 dell’articolo 39 TULPS. Il ritiro cautelare costituisce, infatti, una misura autonoma e temporanea, che non richiede la previa emanazione del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione.

Quanto ai presupposti, il Collegio ha ritenuto che il verbale impugnato fosse giustificato dalla particolare acredine dimostrata dal ricorrente e dal potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, evidenziati dalla denuncia-querela presentata dalla persona offesa, la quale riferiva di condotte di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e minacce. La funzione del ritiro non è sanzionatoria ma preventiva, mirando a scongiurare a monte il verificarsi di situazioni di pericolo.

Con riguardo alla richiesta di archiviazione del procedimento penale, la Corte ha precisato che la stessa non rileva ai fini della legittimità del ritiro, poiché le valutazioni delle forze di pubblica sicurezza sulla condotta del detentore di armi prescindono dalle ricadute per l’ordinamento penale, inerendo al diverso ambito dell’ordinamento amministrativo. La natura cautelare del provvedimento ne determina la temporaneità, destinato ad esaurirsi sulla base delle valutazioni che la Prefettura intenderà assumere.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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