Soglia di sbarramento elettorale calcolata sui voti al candidato Presidente (TAR Puglia n. 615 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia elettorale, la soglia di sbarramento del 4% per i gruppi di liste collegati in coalizione, prevista dall’art. 15, comma 4, l. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge reg. Puglia n. 7/2015, si calcola rapportando la cifra elettorale di ciascun gruppo al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione, secondo l’esegesi letterale della norma. È inammissibile un’interpretazione che superi la lettera della legge elettorale, trattandosi di meccanismi matematici che non si piegano ad applicazioni diverse da quelle testuali. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non risultando tali le soglie di sbarramento fissate entro il limite del 5%, coerenti con l’obiettivo di agevolare la formazione di stabili maggioranze e assicurare la rappresentanza delle minoranze.
Il Fatto
In esito alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, la lista “Avanti popolari con Decaro” veniva esclusa dall’attribuzione di seggi per mancato superamento della soglia di sbarramento del 4%, avendo l’Ufficio Centrale Regionale calcolato una percentuale di voti validi pari al 3,78%, mentre i ricorrenti sostenevano che la lista avesse raggiunto il 4,09%.
I ricorrenti impugnavano gli atti e la proclamazione degli eletti, deducendo che la soglia avrebbe dovuto essere calcolata sul totale dei voti validi conseguiti dalle liste e non su quello espresso per i candidati Presidenti, trattandosi di grandezze disomogenee. In subordine, eccepivano la questione di legittimità costituzionale della normativa per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso richiamando il consolidato orientamento secondo cui in materia elettorale è inammissibile un’interpretazione che superi la lettera della legge, trattandosi di norme che regolano meccanismi matematici, che non si piegano ad applicazioni non supportate dalla formulazione letterale.
L’esegesi dell’art. 15, comma 4, l. n. 108/1968 – caratterizzato da plurimi richiami incrociati – conduce a ritenere che la soglia del 4% per i gruppi collegati vada calcolata rapportando la cifra elettorale della lista al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato Presidente, come già chiarito da TAR Puglia, sez. III, n. 148 del 2021, confermata da Cons. Stato, sez. II, n. 5838 del 2021, secondo cui la norma è perspicua nel riferimento ai voti espressi in favore dei candidati alla carica di presidente, senza margini per una diversa lettura.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3 e 48 Cost., il Collegio evidenzia come l’uguaglianza di voto sia garantita nel momento dell’espressione del voto e non si estenda al peso concreto che esso assume in base al sistema elettorale applicato, essendo fisiologica una certa “dispersione del voto” in ogni sistema elettorale.
Sulla questione di legittimità costituzionale, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che riconosce al legislatore ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Il peculiare meccanismo di calcolo del legislatore pugliese introduce un coefficiente variabile che determina un innalzamento della soglia di sbarramento, ma tale scostamento si colloca comunque all’interno del range del 5%, considerato dalla giurisprudenza costituzionale quale limite di ragionevolezza, risultando tale sistema funzionale ad assicurare l’efficienza della rappresentatività della coalizione. Le censure sono pertanto infondate e il contestato risultato elettorale resta intangibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.