Carta docente, giudizio di ottemperanza e commissario ad acta (TAR Liguria n. 992 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, legittima l’ordine all’amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza. Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e, su istanza di parte, fissare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, per le annualità oggetto del ricorso.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, non sollevava contestazioni nel merito. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di legge, la ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso in ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, condizione per l’ordine di ottemperanza.
Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta docente e l’accredito della somma per le annualità oggetto di ricorso. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente.
Su istanza di parte, ha disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, e come dies ad quem il giorno dell’esecuzione.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, richiamando il precedente del Cons. di Stato, III, 25.03.2016, n. 1247 in tema di assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.
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Nota della Redazione
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