L’occupazione sine titulo è illecito permanente e il danno risarcibile matura fino alla restituzione (TAR Puglia n. 599 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione sine titulo, accertata con sentenza passata in giudicato, integra un illecito permanente che cessa solo con la restituzione del bene o con la sua legittima acquisizione. Il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento e da deterioramento del fondo, già liquidato con i criteri fissati dal giudice della cognizione, continua a maturare sino alla riconsegna effettiva dell’area, senza che possa decorrere la prescrizione fintantoché l’illecito perdura. In sede di ottemperanza, il giudice non introduce una nuova cognizione ma rende effettivo il comando restitutorio, determinandone le modalità esecutive anche sotto il profilo economico, con applicazione automatica dei parametri già stabiliti.

Il Fatto

La parte ricorrente agiva in ottemperanza avverso il silenzio del Comune, che non aveva dato piena esecuzione alla sentenza n. 1574/2012, con cui era stata accertata l’illiceità dell’occupazione di terreni di proprietà del proprio dante causa e il Comune era stato condannato alla restituzione delle aree, previa riduzione in pristino, nonché al risarcimento dei danni. L’Amministrazione aveva provveduto solo parzialmente al pagamento delle somme liquidate fino al 2014, omettendo la restituzione materiale dei fondi, ancora nella propria disponibilità. Il ricorrente chiedeva la restituzione, il risarcimento del danno ulteriore maturato dopo il giudicato e l’applicazione di misure coercitive con nomina di un commissario ad acta. Il Comune eccepiva l’inammissibilità delle domande risarcitorie ulteriori, la prescrizione e l’assenza di colpa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il risarcimento richiesto in sede di ottemperanza non costituisce una pretesa nuova o autonoma ma lo sviluppo naturale dello stesso danno già accertato nella sentenza n. 1574/2012. La prosecuzione dell’occupazione sine titulo determina il prodursi del danno da mancato godimento quale conseguenza immediata dell’inadempimento dell’obbligo restitutorio, con la conseguenza che l’intervento del giudice dell’ottemperanza si limita a rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ha precisato che l’illecito ha natura permanente e cessa solo con la restituzione del bene o con la sua legittima acquisizione. Non essendo mai intervenuta la riconsegna dei terreni, alcun decorso prescrizionale può avere inizio con riferimento al danno successivo al giudicato, con conseguente rigetto dell’eccezione.

Sul piano probatorio, il Tribunale ha escluso la necessità di una nuova istruttoria tecnica. I criteri di liquidazione fissati nella sentenza di cognizione, basati sul valore di mercato rivalutato anno per anno con applicazione del tasso di interesse legale, conservano piena validità anche per il periodo successivo, atteso che la situazione fattuale e il titolo dell’illecito sono rimasti invariati.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Comune di restituire i terreni entro 60 giorni dalla comunicazione e di pagare, nei successivi 60 giorni dalla riconsegna, il risarcimento maturato dal 2014 sino alla restituzione effettiva. Il Tribunale ha altresì disposto una penalità di mora di euro 100 per ogni giorno di ritardo dopo il termine complessivo di 120 giorni, sino a un massimo di euro 6.000, e ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, il cui insediamento è condizionato all’infruttuoso decorso di 180 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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