Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1708 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il beneficio economico annuo di € 500,00 fruibile tramite la carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015, costituisce un diritto accertato dal giudice del lavoro e azionabile in sede amministrativa. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e può nominare sin da ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, hanno ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di accoglimento che ha accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per una o due annualità a seconda della posizione. Il provvedimento, non impugnato, è divenuto definitivo, come attestato dalla certificazione di passaggio in giudicato.
Notificato il titolo esecutivo all’amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna del Ministero all’erogazione della prestazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il TAR verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 dello stesso codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza di accoglimento risulta passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La prova dell’avvenuto adempimento dovrà essere depositata mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il TAR nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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