Liquidazione compenso verificatore a carico dei ricorrenti (TAR Puglia n. 596 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, quale l’organo di verificazione, è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 115/2002. Il compenso è determinato tenuto conto della natura della controversia, delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita, come richiamati dall’art. 51 d.P.R. n. 115/2002. Detto compenso, unitamente alle spese, è posto in solido a carico della parte soccombente, secondo quanto già stabilito nella sentenza che ha definito il giudizio.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal ricorso proposto dai ricorrenti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui l’Ufficio monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione operativa territoriale di Foggia aveva disposto l’istituzione di una rivendita speciale all’interno del bar di una stazione di servizio sita nel Comune di Monte Sant’Angelo (FG).
Il giudizio era stato definito con la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 14 febbraio 2026, n. 214, che aveva disposto la soccombenza dei ricorrenti. A seguito della definizione del giudizio, l’organo di verificazione, professionista delegato dal Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Foggia, ha proposto istanza ex art. 56 d.P.R. n. 115/2002 per l’emissione del decreto di liquidazione del proprio compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 49 d.P.R. n. 115/2002, il quale rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti all’ausiliario del magistrato. La determinazione del compenso deve avvenire tenendo conto dell’impegno professionale profuso dall’ausiliario nello svolgimento dell’incarico ricevuto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato gli atti adottati e depositati dall’organismo pubblico di verificazione, esaminando la natura della controversia, le difficoltà incontrate, nonché la completezza e il pregio della prestazione fornita, secondo i criteri richiamati dall’art. 51 d.P.R. n. 115/2002.
All’esito di tale valutazione, il Collegio ha ritenuto congrua la determinazione del compenso in euro 2.500,00, oltre spese pari ad euro 387,84, così come richiesto dal verificatore. Tale importo è stato posto in solido a carico dei ricorrenti, in conformità a quanto già determinato nella sentenza che ha definito il giudizio di merito.
Il Tribunale ha infine disposto la comunicazione del provvedimento alla parte istante da parte della Segreteria della Sezione, ordinando l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle persone citate nel decreto ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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