Avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56/1987: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 592 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alle procedure di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987, non hanno natura concorsuale. Tale procedura è connotata dall’assenza di discrezionalità tecnica e dalla mancanza di una valutazione comparativa tra i candidati, risolvendosi in un mero accertamento dell’idoneità e in una attività tecnico-esecutiva di certazione. Ne consegue che le posizioni dei partecipanti sono di diritto soggettivo all’avviamento e all’assunzione, con conseguente devoluzione della relativa cognizione al giudice ordinario, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, collocatosi primo nella graduatoria di una procedura di selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, indetta dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia per l’assunzione di un operaio forestale specializzato presso un Reparto dei Carabinieri, veniva escluso dalla verifica di idoneità per il mancato possesso della patente CE. Avverso tale esclusione proponeva ricorso al TAR, deducendo l’illegittimità del provvedimento e degli atti presupposti.

Si costituivano il Ministero della Difesa e il controinteressato, secondo graduato, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, il Collegio segnalava alle parti il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che la procedura selettiva in esame non rientra nel novero dei concorsi, per i quali l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 radica la giurisdizione del giudice amministrativo. La selezione, indetta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, è riservata ai disoccupati e finalizzata all’avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, secondo un meccanismo di chiamata numerica basato sull’ordine di graduatoria.

La Corte ha evidenziato come la procedura sia priva di una fase valutativa comparativa: l’amministrazione è chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione, limitandosi a verificare la sussistenza dei requisiti (quali le patenti di guida) e a sottoporre i candidati a una semplice prova di idoneità, senza alcun confronto tra gli aspiranti. Tale attività non lede interessi legittimi, ma incide su un diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria e all’avviamento.

A sostegno di tale ricostruzione, il TAR ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14432 del 2017, secondo cui le assunzioni mediante avviamento dalle liste di collocamento sono devolute al giudice ordinario, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo. Ha altresì richiamato la giurisprudenza amministrativa pacifica che esclude la natura concorsuale di tali procedure, non essendo prevista alcuna verifica comparativa delle capacità dei candidati.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario competente per territorio. Il TAR ha inoltre rigettato le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, revocando i decreti di ammissione provvisoria, ai sensi dell’art. 130-bis del d.P.R. n. 115/2002, nonché compensato le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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