Esecuzione del giudicato e ottemperanza al diritto alla carta elettronica docente (TAR Emilia-Romagna n. 12 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione degli obblighi ivi accertati. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione sull’omesso adempimento integrano prova del difetto di esecuzione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, il rimedio è esperibile. Il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta e, ove richiesto, liquida la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., commisurandola agli interessi legali sul dovuto.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Deduce l’interessata che la somma non è stata messa a disposizione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Chiede pertanto che si ordini all’Amministrazione di accreditare l’importo sulla carta elettronica e che si fissi la somma dovuta per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio di ottemperanza. Assume rilievo decisivo la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, che non si è costituita in giudizio: tale condotta conferma l’inadempimento al giudicato del giudice ordinario.
Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta scaduto, essendo stata la sentenza notificata al domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo.
A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama un orientamento consolidato della giustizia amministrativa, citando le pronunce TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente o in un dirigente delegato. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è prevista alcuna liquidazione di compenso.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al giorno della notificazione della presente sentenza e il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, ovvero dell’esecuzione sostitutiva del Commissario. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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