Revoca della patente per patteggiamento senza pene accessorie è illegittima (TAR Lombardia n. 4030 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada presuppone che l’interessato sia stato attinto da una sentenza di condanna ex art. 533 cod. proc. pen. o da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che abbia irrogato pene accessorie. Alla luce del secondo e terzo periodo del comma 1 bis dell’art. 445 cod. proc. pen., come novellato dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 150/2022, l’assimilazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, quanto alle leggi diverse da quelle penali, opera nei soli casi in cui siano state applicate pene accessorie. Ne consegue l’illegittimità del decreto prefettizio di revoca fondato su una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che non abbia previsto l’irrogazione di pene accessorie.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva in data 14 novembre 2024 la notifica dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada. Il presupposto era una sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Milano il 18.04.2024, con la quale era stata applicata la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309/1990.

Esaurita la fase procedimentale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la Prefettura adottava il decreto di revoca, notificato il 6 marzo 2025. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo la carenza del presupposto normativo e la natura non di condanna della sentenza di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 120, comma 2, cod. strada in combinato disposto con gli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.. La questione centrale attiene alla nozione di “condanna” richiesta dalla norma ai fini dell’esercizio del potere prefettizio di revoca.

Il comma 1 dell’art. 120 cod. strada richiama espressamente “le persone condannate” per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990; il comma 2 prevede che, se le condizioni soggettive intervengono dopo il rilascio, il prefetto provvede alla revoca. Il dato letterale della disposizione individua quindi nella condanna il presupposto del potere amministrativo.

La soluzione si ricava dalla disciplina degli effetti extra-penali del patteggiamento. Il comma 1 bis dell’art. 445 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, stabilisce che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Il secondo periodo precisa che, se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano quella sentenza alla sentenza di condanna.

Il Collegio richiama due precedenti conformi: TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 2136 del 04.07.2025 e TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 9605 del 20.05.2025. Ne deduce che la novella ha riservato l’assimilazione alla sola ipotesi di patteggiamento con applicazione di pene accessorie.

L’art. 120 cod. strada rientra tra le “leggi diverse da quelle penali” e non dispone alcuna assimilazione espressa. Il potere di revoca può quindi esercitarsi solo in presenza di una sentenza di condanna ex art. 533 cod. proc. pen. o di un patteggiamento con pene accessorie. Nel caso di specie la sentenza invocata dalla Prefettura non prevedeva pene accessorie: il decreto è pertanto annullato, con assorbimento del secondo motivo e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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