Carenze istruttorie del richiedente e rigetto della domanda cautelare: l’autorizzazione unica per impianti di accumulo (TAR Puglia n. 218 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica non è assistito da adeguati profili di fondatezza quando l’amministrazione abbia più volte rilevato, senza esito, carenze istruttorie e documentali imputabili alla società istante. In tale evenienza, difettando il fumus boni iuris, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato va respinta, con possibile compensazione delle spese della fase cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, la nota con cui la Regione Puglia ha disposto l’archiviazione del procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica di tipo Stand Alone, denominato “Brindisi 1”, della potenza nominale di 99 MW, da realizzare nel territorio di diversi comuni. Unitamente all’atto di archiviazione, la ricorrente ha gravato il diniego di proroga dei termini per le integrazioni documentali e la delibera di giunta regionale nella parte in cui non prevede meccanismi di coordinamento tra la data di presentazione dell’istanza e l’entrata in vigore della nuova disciplina. La Regione Puglia si è costituita per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata la domanda cautelare secondo l’esame preliminare tipico della fase, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da adeguati profili di fondatezza. Il giudice ha valorizzato le evidenti carenze istruttorie e documentali imputabili alla società ricorrente, carenze che l’amministrazione aveva più volte rilevato nel corso del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica.

Tali carenze, essendo riconducibili alla stessa parte istante, hanno determinato il venir meno del requisito del fumus boni iuris necessario per l’accoglimento dell’istanza di sospensione. La circostanza che le integrazioni documentali non siano state fornite, nonostante le ripetute sollecitazioni della Regione, ha portato il Collegio a escludere la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.

Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha ravvisato giuste ragioni per disporne la compensazione. In esito a tali valutazioni, la domanda di sospensione è stata respinta e l’ordinanza è stata demandata all’esecuzione da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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