Carta docente, ottemperanza e nozione di esecuzione (TAR Veneto n. 943 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., l’attivazione della procedura telematica che l’Amministrazione abbia unilateralmente predisposto per la gestione delle richieste di erogazione del contributo non costituisce condizione di procedibilità del ricorso né misura satisfattoria del credito accertato dal giudice ordinario. Un siffatto adempimento, di valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non previsto da alcuna disposizione di legge, non estingue l’obbligo dell’Amministrazione, che si soddisfa esclusivamente mediante il rilascio della Carta elettronica con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone una verifica concreta della sussistenza dei presupposti e può essere negata o graduata in presenza di ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito della somma di € 500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo indicato.
Poiché la pronuncia non è stata eseguita spontaneamente, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’assegnazione della Carta con l’accredito stabilito nel titolo azionato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver ottemperato mediante le indicazioni fornite ai docenti attraverso il portale dedicato e assumendo che spettasse alla ricorrente provare di aver attivato senza esito quella procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e che quindi sia ancora inadempiente. La procedura telematica richiamata dal Ministero, diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha valenza meramente interna agli uffici e non è prevista da alcuna disposizione di legge: essa non può essere considerata condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza né misura satisfattoria del credito.
Il credito riconosciuto dal giudice ordinario può estinguersi solo tramite il rilascio della Carta elettronica con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. L’Amministrazione è stata pertanto condannata a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione; decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e con ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui non sussistono preclusioni astratte di ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive vanno valutate in concreto. Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna, trattandosi di ragioni ostative che, come già affermato dal TAR Lazio, assumono rilievo in quanto fatti notori. La domanda di penalità di mora non è stata quindi accolta. Le spese, liquidate nel dispositivo con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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