Dissalatore del Tara: nessuna sospensione cautelare per il progetto PNRR (TAR Puglia n. 221 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo a un intervento finanziato con risorse PNRR, la valutazione del periculum in mora non può prescindere dalla comparazione con il pubblico interesse alla realizzazione dell’opera. Le esigenze di approvvigionamento idrico, soprattutto in prossimità della stagione estiva, prevalgono sul danno lamentato dal ricorrente, quando questo non assuma i connotati della gravità e irreparabilità. Il giudizio avverso atti di procedure amministrative concernenti interventi finanziati con risorse PNRR è soggetto alla conversione dal rito ordinario al rito accelerato ex art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2022.
Il Fatto
Un’associazione di protezione ambientale ha impugnato, chiedendone la sospensione, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (n. 381 del 2025) con cui la Regione Puglia ha autorizzato la realizzazione di un impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara, unitamente alle condotte di adduzione dell’acqua potabilizzata e di scarico della salamoia, proposto dal gestore del servizio idrico. Il ricorso, notificato anche contro gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento, è stato sostenuto dal Comune di Taranto, intervenuto ad adiuvandum. La Regione, le amministrazioni statali e il gestore del servizio idrico si sono costituiti in giudizio, opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accantonato le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, rinviandone la valutazione alla sede di merito.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile prospettato dal ricorrente. Nella comparazione tra gli interessi contrapposti, il Tribunale ha attribuito rilievo prevalente agli effetti negativi che la mancata prosecuzione dell’opera determinerebbe sulle esigenze di approvvigionamento di adeguate risorse idriche nell’area interessata, con particolare riferimento alla prossima stagione estiva.
Il Collegio ha inoltre disposto la conversione del rito da ordinario ad accelerato, ai sensi dell’art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2022, trattandosi di giudizio promosso avverso atti inerenti una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati con le risorse del PNRR.
Alla reiezione dell’istanza cautelare ha fatto seguito la compensazione delle spese di lite della fase incidentale, ravvisandosi giuste ragioni.
Nota della Redazione
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