Concessione demaniale marittima: necessaria verifica di fattibilità degli investimenti e natura delle dichiarazioni di intento (TAR Puglia n. 208 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di valutazione denominato “maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione”, nell’ambito di una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima, impone all’Amministrazione un apprezzamento che non può esaurirsi nella ricognizione quantitativa degli importi dichiarati, ma deve estendersi alla verifica dell’attendibilità e della concreta fattibilità del piano di investimenti, in rapporto alla capacità economico-patrimoniale del proponente e alla durata della concessione. Inoltre, nella valutazione comparativa non possono essere equiparate a impegni vincolanti le dichiarazioni unilaterali di intento, prive di controfirma o accettazione da parte dei soggetti destinatari e condizionate al futuro rilascio della concessione, la cui valorizzazione al pari di impegni concreti e documentati risulta incongruente con la funzione selettiva del criterio di gara.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria storica di uno stabilimento balneare insistente su un’area demaniale marittima in Manfredonia, ha impugnato la determina con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha aggiudicato la concessione quadriennale alla società controinteressata, all’esito di una procedura comparativa indetta ai sensi dell’art. 37 cod. nav.. La ricorrente ha contestato l’attribuzione dei punteggi, deducendo che la controinteressata, società di nuova costituzione e priva di esperienza nel settore, ha ottenuto il punteggio massimo per i sub-criteri relativi agli investimenti, pur in assenza di un business plan, di preventivi e di indicazioni sulle fonti di finanziamento. Ha, inoltre, impugnato il diniego parziale di accesso alla documentazione tecnica dell’offerta della controinteressata. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità del criterio dell’esperienza pregressa e contestando i punteggi attribuiti alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso principale suscettibile di positivo apprezzamento, rilevando profili di criticità nella valutazione comparativa operata dalla Commissione. In particolare, il Collegio ha osservato che la controinteressata, società di nuova costituzione e inattiva, ha proposto un piano di investimenti di euro 250.000,00 senza allegare alcun elemento che ne dimostrasse la concreta realizzabilità, pur ottenendo il punteggio massimo per i sub-criteri relativi agli investimenti infrastrutturali e alle attrezzature tecnologiche.
Secondo il Collegio, il criterio della “maggiore garanzia di proficua utilizzazione”, per il suo tenore letterale e la sua collocazione sistematica, non può risolversi in una competizione di mere dichiarazioni programmatiche, ma richiede un apprezzamento circa l’attendibilità e la concreta fattibilità delle proposte. La tesi dell’Amministrazione, secondo cui la capacità economica del concessionario sarebbe verificata in una fase successiva mediante la prestazione di garanzie, non persuade, poiché svuoterebbe il criterio della propria funzione di parametro comparativo.
Ulteriore profilo di criticità è stato individuato nella valutazione del sub-criterio relativo al minor impatto ambientale, nell’ambito del quale la Commissione ha attribuito il punteggio massimo alla controinteressata valorizzando documenti qualificati come “lettere di intenti”, sottoscritti esclusivamente dall’Amministratore Unico della società e diretti a manifestare la volontà di aderire a programmi di organizzazioni terze. Il TAR ha rilevato che tali documenti, in quanto dichiarazioni unilaterali condizionate a un evento futuro e incerto, non sono equiparabili ad accordi bilaterali produttivi di vincoli giuridici.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha ravvisato la sussistenza nella possibilità che, nelle more del giudizio, la concessione possa essere rilasciata e resa operativa in favore della controinteressata, con conseguente consolidamento di una situazione di fatto difficilmente reversibile e perdita, per la ricorrente, dell’avviamento commerciale e della continuità aziendale. Le censure del ricorso incidentale sono state, invece, ritenute prive di consistenza in questa fase, involgendo profili di discrezionalità regolamentare non compatibili con la cognizione sommaria.
Il TAR, ritenendo i profili di criticità circoscritti a segmenti della valutazione senza investire la legittimità dell’intera procedura, ha adottato una misura cautelare propulsiva ai sensi dell’art. 55, comma 1, c.p.a., sospendendo il provvedimento impugnato e ordinando all’Amministrazione di riesaminare la valutazione della Commissione con specifico riguardo alla fattibilità dei piani di investimento e alla natura delle dichiarazioni di intento, fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 25.11.2026.
Nota della Redazione
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