Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 313 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’Amministrazione di eseguirlo, con le modalità e nei termini fissati in motivazione. L’esecuzione del giudicato è subordinata al rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel giudizio di ottemperanza non possono formare oggetto di tutela le spese del giudizio civile già liquidate e distratte in favore dei procuratori antistatari, estranei al giudizio. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso per l’incarico.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro n. 91/2024 del 6 febbraio 2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per anno, per un importo complessivo di € 2.000,00.
La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e chiede la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile e non formula deduzioni.
La Motivazione della Corte
Sul piano formale il Tribunale rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato. È inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e l’Amministrazione non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il ricorso va accolto e va ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato.
Il Tribunale fissa il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per il rilascio della carta elettronica del docente e l’accredito della somma di € 2.000,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente.
Il Tribunale precisa che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di compenso. Quanto alle spese del giudizio civile, la relativa voce non può formare oggetto del giudizio di ottemperanza, essendo state distratte in favore dei procuratori antistatari, estranei al giudizio, e già liquidate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 800,00, tenuto conto dell’assenza di complessità della controversia e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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