Ricusazione lista elettorale: la doppia sottoscrizione va depennata dalla lista depositata dopo, il sindacato sulla genuinità della firma richiede la querela di falso (TAR Puglia n. 529 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali, la sottoscrizione autenticata dal pubblico ufficiale costituisce un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, della circostanza che il sottoscrittore si sia presentato dinanzi al pubblico ufficiale, sia stato identificato e abbia apposto la propria firma in sua presenza: la contestazione della genuinità della firma investe l’attività certificativa del pubblico ufficiale e richiede necessariamente la querela di falso, non potendo essere sindacata in via incidentale dal giudice amministrativo. In caso di sottoscrizioni apposte da un medesimo elettore a sostegno di più liste, la regola del depennamento opera con riguardo alla lista depositata successivamente, a prescindere dal momento materiale della raccolta della firma. La motivazione del provvedimento di ricusazione fondata sull’esistenza di sottoscrizioni già validamente apposte, autenticate e riferite a liste depositate e protocollate in data anteriore, è idonea a sorreggere l’esclusione della lista che non raggiunga il numero minimo di presentatori previsto dalla legge.

Il Fatto

La lista civica “Conversano Che Vorrei”, collegata al candidato Sindaco, aveva presentato per le elezioni amministrative del Comune di Conversano 186 sottoscrizioni. La Sottocommissione Elettorale Circondariale, all’esito delle verifiche, ne aveva ritenute computabili solo 174, escludendo undici nominativi per asserita “doppia sottoscrizione” e uno per aver firmato il candidato stesso la propria candidatura. La lista, con ciò, non raggiungeva la soglia minima di 175 presentatori prevista per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La lista ricorrente impugnava il verbale di ricusazione deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata verifica della priorità temporale delle sottoscrizioni concorrenti e la violazione del principio del favor partecipationis. In particolare, contestava la genuinità della firma di due sottoscrittori, la cui eventuale inclusione nel computo avrebbe determinato il raggiungimento della soglia minima. Il Tribunale amministrativo disponeva istruttoria e, all’udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, affrontando preliminarmente le eccezioni di rito. La costituzione della controinteressata è stata ritenuta tempestiva, poiché il rito speciale elettorale ex art. 129 c.p.a. non impone un termine di decadenza per la costituzione, consentita sino alla celebrazione dell’udienza. Parimenti tempestivo è stato considerato il deposito documentale, in assenza di un termine legale di decadenza, purché sia garantito il contraddittorio sul documento, come avvenuto nel caso di specie.

Nel merito, il Tribunale ha delimitato l’ambito del proprio sindacato, verificando per ciascun nominativo escluso che la sottoscrizione incompatibile fosse stata apposta su una lista presentata e protocollata in data precedente. Il numero delle sottoscrizioni validamente computabili è risultato pari a 174 e la prova di resistenza si concentrava sulla possibilità di recuperare almeno una delle firme escluse, dimostrando la non genuinità della sottoscrizione apposta sulla lista concorrente.

Il Collegio ha disatteso la tesi della priorità temporale della raccolta della firma, affermando che il criterio opera rispetto al deposito delle liste e non alla raccolta delle singole sottoscrizioni: nel caso di firmatari plurimi, vanno depennati quelli inseriti nella lista depositata successivamente, come pacificamente avvenuto per la lista ricorrente.

Quanto alla dedotta falsità delle sottoscrizioni, la Corte ha rilevato che l’autenticazione costituisce un elemento essenziale del procedimento di presentazione delle liste, assistito da fede privilegiata. La sottoscrizione autenticata, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, di ciò che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuto in sua presenza. La contestazione della genuinità della firma investe il nucleo dell’attività certificativa e il relativo accertamento è riservato al giudice ordinario, non potendo essere compiuto, neppure in via incidentale, dal giudice amministrativo. La parte ricorrente, interpellata sul punto, aveva dichiarato di non aver proposto né voler proporre la querela di falso.

La Corte ha precisato che l’efficacia fidefacente potrebbe non rilevare quando la contestazione riguardi la riferibilità della firma a una determinata lista e non la sua genuinità, ma nel caso di specie la contestazione atteneva proprio alla veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale. In assenza di querela di falso, il numero delle sottoscrizioni computabili restava pari a 174, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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