Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Molise n. 104 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. L’azione di ottemperanza è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora un commissario ad acta, senza compenso, per il caso di perdurante inottemperanza. La nomina del commissario ad acta non esclude, allo stato, il riconoscimento della penalità di mora, rimesso a una diversa valutazione del Collegio in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Il Fatto

Un dirigente medico del S.S.N. aveva ottenuto, all’esito di una lunga vicenda giudiziaria davanti al giudice ordinario, sentenze favorevoli per la rideterminazione del fondo di risultato. L’amministrazione, rimasta inadempiente, aveva poi riconosciuto il debito con proprie deliberazioni, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.. Sulla base di tale titolo, il Tribunale di Larino aveva emesso un decreto ingiuntivo di pagamento, dichiarato esecutivo dopo la mancata opposizione.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionale, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Ha ricordato che il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo è equiparato alle sentenze passate in giudicato e costituisce quindi titolo per l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, computato dalla notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionale dell’ente, riferibile al Direttore Generale nella qualità di Commissario liquidatore.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato fornito alcun elemento per dimostrare l’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento. Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’eventualità di un persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora, ratione muneris, quale commissario ad acta, il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’ente, senza compenso e con facoltà di delega a un funzionario, che dovrà attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni.

Quanto alla richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ne ha ravvisato allo stato i presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario ad acta, ma ha espresso una riserva di diversa valutazione per il caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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