Valutazioni della commissione giudicatrice e sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 513 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici nelle procedure selettive per il reclutamento universitario costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata ad accertare l’idoneità scientifica e culturale dei candidati. Esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non in presenza di elementi idonei a evidenziare un macroscopico sviamento logico, un palese errore di fatto o una contraddittorietà con evidenza rilevabile. La mancata predisposizione di una griglia di valutazione non assume rilievo invalidante quando la commissione abbia predeterminato, sia pure in termini generali, i criteri di valutazione per ciascun ambito concorsuale. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione, quali la qualifica di studioso stabilmente impegnato all’estero in posizione corrispondente a quella messa a bando, può essere validamente compiuta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato e delle attestazioni prodotte dall’istituzione estera di appartenenza.

Il Fatto

Una candidata partecipava a una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010. All’esito dei lavori, la commissione dichiarava vincitrice la controinteressata, valutata con un profilo di ottimo livello. La ricorrente, anch’essa valutata idonea, impugnava gli atti della procedura, deducendo plurimi profili di illegittimità: la carenza in capo alla vincitrice dei requisiti di ammissione, l’indebita esenzione dalla prova didattica, l’adozione di criteri di valutazione non predeterminati e disomogenei, nonché l’omessa valutazione di propri titoli.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure proposte. In primo luogo, il Collegio ha accertato che la controinteressata possedeva il requisito di ammissione dichiarato, ossia quello di studiosa stabilmente impegnata all’estero in posizione di livello pari a quella oggetto del bando. La corrispondenza tra la qualifica estera e quella italiana è stata verificata sulla base delle tabelle ministeriali di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240/2010 e delle attestazioni prodotte dall’università estera, dalle quali risultava la continuità del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Quanto all’esenzione dalla prova didattica, il Tribunale ha rilevato che la controinteressata era già professoressa associata di ruolo e che la sua attività di insegnamento era coerente con il settore concorsuale, come comprovato anche dal successivo conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il medesimo settore.

Con riferimento alla dedotta violazione dei criteri di valutazione, il giudice ha osservato come la commissione, nel verbale preliminare, avesse adeguatamente predeterminato i criteri generali per ciascun ambito di valutazione, senza che emergesse la prova dell’introduzione di sottocriteri nuovi o di un trattamento differenziato tra i candidati. La sintetica indicazione di locuzioni quali “non presente” o “non dichiarata” è stata ritenuta di valenza meramente ricognitiva dei dati curriculari.

Il TAR ha infine ribadito che i giudizi delle commissioni di concorso sono sindacabili solo in caso di macroscopico sviamento logico, palese errore di fatto o contraddittorietà evidente, richiamando i propri precedenti. Nel caso di specie, le censure sulla mancata valutazione di alcuni titoli sono state ritenute prive di pregio, posto che il giudizio complessivo e le valutazioni analitiche si collocavano all’interno del fisiologico margine di opinabilità proprio della discrezionalità tecnica. La prova di lingua inglese, svolta in modalità di conversazione in videoconferenza, è stata considerata ragionevole in assenza di diverse specificazioni del bando. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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