Difformità edilizia non sanabile ex post: dichiarato inammissibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria per incremento volumetrico (TAR Puglia n. 515 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, è precluso quando l’opera realizzata in difformità dall’autorizzazione paesaggistica abbia determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. La norma, non distinguendo tra volume tecnico e altra tipologia di volume, configura un potere vincolato in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche modesti. La regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, risponde alla ratio di precludere qualsiasi forma di legittimazione del fatto compiuto, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento. La presentazione di una successiva istanza di sanatoria, riguardante le medesime opere già oggetto di una precedente istanza di autorizzazione semplificata rimasta senza riscontro, determina la “confluenza” dei contenuti del primo procedimento in quello sanzionatorio, che diviene assorbente.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale e di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva su un tratto di costa, aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni paesaggistiche. In fase esecutiva, a causa della conformazione lito-morfologica del sito, la società aveva realizzato opere in difformità dal progetto assentito, tra cui una pedana principale con quota di calpestio innalzata rispetto a quella autorizzata.

A seguito di sopralluogo della Capitaneria di Porto, che aveva accertato le difformità, la società presentava prima un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e, successivamente, una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria. La Soprintendenza esprimeva parere negativo e il Comune, con ordinanza, negava la sanatoria, disponeva la rimozione delle opere e inibiva l’attività balneare. La società impugnava i provvedimenti deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sul procedimento semplificato e la formazione del silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha innanzitutto circoscritto il thema decidendum, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al secondo motivo di ricorso, riferito a una pedana rimossa spontaneamente dalla ricorrente. Nel merito, il Collegio ha poi ricostruito la complessa vicenda procedimentale, evidenziando come la presentazione dell’istanza di sanatoria del 29 giugno 2024 avesse determinato una “sovrapposizione procedimentale” con la precedente istanza semplificata, rendendo il procedimento sanzionatorio assorbente rispetto a quello autorizzatorio.

La Corte ha quindi esaminato le censure relative alla pedana principale, ritenendo corretta l’azione amministrativa che aveva negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il punto dirimente è costituito dall’incremento volumetrico derivante dall’innalzamento della quota di calpestio, pacificamente accertato e non contestato. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 9952/2022, il TAR ha ribadito che l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento e che la sanatoria postuma è preclusa in presenza di aumenti volumetrici, anche modesti, configurandosi un potere vincolato dell’Amministrazione.

Quanto alla dedotta violazione del procedimento semplificato e alla presunta formazione del silenzio-assenso, il Collegio ha ritenuto la doglianza inammissibile, in quanto riferita a un procedimento rimasto privo di seguito e non oggetto di specifica impugnazione, risultando ormai assorbito dalla successiva istanza di sanatoria. La reiezione del primo motivo ha comportato, per evidente connessione logico-giuridica, anche il rigetto del terzo motivo, relativo al provvedimento inibitorio dell’attività commerciale, adottato in via derivata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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