Causa di servizio e equo indennizzo: sindacato limitato sulla discrezionalità tecnica del CVCS (TAR Lombardia n. 1131 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del nesso di causalità tra infermità e servizio, nonché l’ascrivibilità delle patologie alle categorie tabellari, costituiscono espressione della discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto istruttorio. Il provvedimento adottato in autotutela, che amplia il riconoscimento della causa di servizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare le censure avverso l’atto originario. La domanda risarcitoria ex art. 2087 cod. civ., avente natura contrattuale, grava il lavoratore dell’onere di provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale, mentre il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l’evento.

Il Fatto

Un sergente dell’Aeronautica militare, durante un intervento di manutenzione nell’abitacolo di un velivolo, riportava un infortunio a seguito di una repentina pressurizzazione dell’abitacolo operata da altro addetto. A seguito dell’evento, il militare accusava una patologia fisica e, successivamente, un disturbo psichico, riconosciuti dalla Commissione Medica Ospedaliera. L’amministrazione, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, riconosceva la dipendenza da causa di servizio solo per la patologia fisica, respingendo la domanda di equo indennizzo per la patologia psichica. Il ricorrente impugnava il decreto, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per entrambe le infermità, la corretta classificazione delle stesse e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha, in primo luogo, accolto l’eccezione di tardività della memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente, in quanto presentata oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative al mancato riconoscimento della causa di servizio per la patologia psichica. Tale declaratoria discende dall’intervenuta adozione, in corso di causa, di un nuovo decreto ministeriale che, in autotutela, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio anche per detta infermità, ampliando la tutela del ricorrente e superando il provvedimento originariamente impugnato.

Quanto alla domanda di liquidazione dell’equo indennizzo, la Corte ha confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione. Richiamando il principio per cui l’individuazione delle categorie di menomazione rientra nella competenza esclusiva del Comitato di Verifica, il giudice ha rilevato come le valutazioni dell’organo tecnico fossero congruenti con gli elementi istruttori e con gli esiti degli accertamenti clinici. Il mancato inquadramento tabellare della patologia fisica, ormai risolta, e l’ascrizione del disturbo psichico alla categoria ritenuta corretta sono state reputate valutazioni tecniche insindacabili, non essendo stata dimostrata alcuna macroscopica illogicità o irragionevolezza. La richiesta di verificazione tecnica è stata pertanto respinta in quanto meramente esplorativa. La Corte ha infine ritenuto non contraddittorio il giudizio di inidoneità assoluta al servizio militare, attesa la peculiarità delle funzioni che implicano l’utilizzo di armi.

Il TAR ha, infine, respinto la domanda risarcitoria fondata sull’art. 2087 cod. civ., rilevando l’assenza di allegazioni probatorie circa l’inadempimento datoriale. Al contrario, l’amministrazione ha documentato l’adeguata formazione del dipendente e l’ osservanza delle istruzioni tecniche del costruttore del velivolo, non risultando, all’epoca dei fatti, alcuna controindicazione alla presenza di personale nell’abitacolo durante la pressurizzazione. Il danno lamentato è stato quindi ritenuto privo di supporto probatorio sia nell’an che nel quantum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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