Verificazione tecnica sulla difformità dei sistemi analitici in gara e sospensione cautelare dell’aggiudicazione (TAR Puglia n. 177 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fase cautelare del giudizio amministrativo può essere conclusa con un provvedimento che, anziché definire la controversia, disponga una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. quando i motivi di ricorso, di ricorso incidentale e di motivi aggiunti concernono la valutazione di requisiti tecnici dei prodotti offerti in una gara, il cui accertamento richiede specifiche conoscenze. La sospensione cautelare dell’atto di aggiudicazione può essere disposta nelle more dell’espletamento dell’incombente istruttorio, al fine di assicurare la provvisoria tutela del ricorrente, con fissazione dell’udienza pubblica di merito a conclusione dell’istruttoria.
Il Fatto
Una società partecipante a una procedura aperta, indetta da un’azienda ospedaliero-universitaria per la fornitura di sistemi e reagenti per analisi citofluorimetrica, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1 disposta in favore della società concorrente. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della valutazione dei sistemi analitici offerti, contestando la loro conformità ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico. Si è costituita in giudizio l’amministrazione aggiudicatrice e ha proposto ricorso incidentale la società aggiudicataria.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha adottato una successiva deliberazione di esclusione della ricorrente dalla procedura, avverso la quale sono stati proposti motivi aggiunti. La società controinteressata ha, a sua volta, articolato censure incidentali sulla correttezza della valutazione dei propri sistemi analitici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase della delibazione sommaria propria del giudizio cautelare, ha rilevato che i motivi di ricorso principale, di ricorso incidentale e di motivi aggiunti riguardano la valutazione della correttezza dei sistemi analitici offerti dalle due società in gara, profilo che non può essere risolto senza un approfondimento tecnico specialistico.
Ritenuta la necessità di approfondire tale questione, il Collegio ha disposto una verificazione tecnica, demandando al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Chimica Analitica dell’Università delSalento il compito di accertare, sulla base della documentazione in atti, se i requisiti minimi e le caratteristiche richiesti dal capitolato fossero presenti nei prodotti offerti da entrambi gli operatori economici, nonché di chiarire se, in caso di assenza, i requisiti presenti fossero equivalenti tra loro.
Nelle more dell’espletamento dell’istruttoria, il Tribunale ha ritenuto di dover sospendere in via cautelare gli atti impugnati, così da garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in attesa della definizione del merito. La complessità delle questioni ha inoltre indotto il Collegio a fissare l’udienza pubblica di trattazione del ricorso a una data successiva al termine assegnato per il deposito della relazione del verificatore.
Nota della Redazione
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