Sei scatti stipendiali e riscatto dei periodi utili ai fini TFS (Cons. Stato n. 10019 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta al personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il requisito del servizio utile si identifica con il servizio valutabile ai fini pensionistici e comprende anche i periodi riscattabili, non esaurendosi nel solo servizio effettivamente prestato. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide su tale computo, poiché opera ai soli fini della base pensionabile. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non comporta decadenza.
Il Fatto
Alcuni ex finanzieri collocati a riposo agivano dinanzi al TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, per ottenere l’accertamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali tra le voci utili alla liquidazione dell’indennità di fine servizio. L’INPS, nel liquidare il trattamento, aveva omesso di includerli.
Il TAR accoglieva il ricorso, ma escludeva le posizioni di due ricorrenti, rilevando che uno era stato collocato in quiescenza a 56 anni dopo 33 anni di servizio effettivo e l’altro a 58 anni dopo 32 anni. Per entrambi riteneva mancante il requisito dei 35 anni di servizio. I due proponevano appello, contestando la valutazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’istituto richiamando la propria giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 2984 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8598 del 2024. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 deve ritenersi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010, senza reviviscenza della norma previgente. Resta ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ha esteso il beneficio a tutto il comparto sicurezza.
Quanto all’ambito oggettivo, la norma riconosce i sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto, in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo. Il Collegio esclude che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile.
Nega poi pregio alla lettura costituzionalmente orientata prospettata dall’Istituto: a fronte di una previsione chiara non può l’attività interpretativa attribuirle contenuto opposto alle parole, né sussiste contrasto con l’art. 81 Cost., rientrando nell’ambito della discrezionalità legislativa la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali.
Il punto decisivo attiene alla nozione di servizio utile. L’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 consente di ritenere che rientrino nel computo anche i periodi riscattabili e non solo il servizio effettivo. All’esito dell’istruttoria, l’INPS ha attestato che uno degli appellanti possiede 36 anni utili, l’altro 34. Il requisito dei 35 anni risulta quindi integrato solo per il primo.
L’appello è pertanto accolto nei limiti della posizione del ricorrente che raggiunge il requisito, con accertamento del diritto al computo dei sei scatti contributivi, e respinto per l’altro. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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