Attività estrattiva in proroga e tutela cautelare ambientale: il TAR Puglia nega la sospensione (TAR Puglia n. 173 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento autorizzatorio all’esercizio di attività estrattiva postula la sussistenza di un periculum in mora connotato dai caratteri della gravità e dell’irreparabilità, da apprezzarsi in concreto e non in astratto. Non integra tale requisito il pregiudizio ambientale che, pur dedotto dalla ricorrente, non si traduca in un pericolo attuale, atteso che l’impatto territoriale resta circoscritto all’area già assentita con l’autorizzazione originaria e che l’attività in regime di proroga si svolge sulla base di titoli abilitativi efficaci. Le questioni relative al riparto di competenze tra Regione e Comune e alla portata del parere tecnico regionale di compatibilità con il PRAE, ove complesse, non possono essere risolte in fase cautelare ma richiedono l’approfondimento tipico del giudizio di merito.

Il Fatto

La Regione Puglia ha impugnato dinanzi al TAR Puglia una serie di provvedimenti con cui il Comune di Bisceglie ha rilasciato alla società controinteressata la proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva. La ricorrente ha contestato, in particolare, il riparto di competenze tra Regione e Comune in materia di attività estrattive, come delineato dalla L.R. n. 22 del 2019, nonché la portata del parere tecnico regionale di compatibilità con il PRAE e con le Norme tecniche di coltivazione e recupero. Nel costituirsi in giudizio, il Comune e la società controinteressata hanno resistito al ricorso, ed è stata quindi presentata istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha escluso in primo luogo la sussistenza del fumus boni iuris, rilevando che le questioni sollevate dalla Regione presentano profili di complessità che richiedono l’approfondimento tipico del giudizio di merito. In particolare, la verifica della corretta ripartizione delle competenze e l’interpretazione delle norme regionali non possono essere compiute in modo esaustivo nella presente fase, caratterizzata dalla sommarietà della cognizione.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che non ricorrono i caratteri della gravità e dell’irreparabilità necessari per giustificare la misura richiesta. L’istruttoria cautelare ha evidenziato che il perimetro della cava è quello già definito dall’autorizzazione originaria e che le varianti contestate non lo hanno modificato, sicché l’impatto territoriale resta circoscritto all’area già assentita. Inoltre, l’attività estrattiva in proroga è già in corso, con conseguente riduzione del rischio di un pregiudizio ambientale nuovo rispetto alla situazione di fatto consolidatasi negli anni.

Il Collegio ha infine ritenuto che le varianti impugnate non determinino un’alterazione qualitativa dell’intervento tale da configurare un pericolo concreto e attuale per l’ambiente, il paesaggio o la sicurezza del territorio. Il necessario bilanciamento tra l’interesse alla tutela ambientale e quello alla continuità di un’attività economica legittimamente avviata ha indotto il Tribunale a non paralizzare l’attività stessa, non ravvisandosi alcuna esigenza che imponesse l’adozione di una misura limitativa ed interruttiva. Le spese di fase sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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