Metanodotto, fumus per difetto istruttorio sulla localizzazione del tracciato (TAR Puglia n. 174 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. avverso un’autorizzazione unica per la realizzazione di un metanodotto, sussiste un apprezzabile fumus boni iuris laddove si deduca il difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla concreta localizzazione del tracciato, qualora dagli atti non emergano in modo puntuale e verificabile le ragioni tecniche per cui l’opera non potesse essere diversamente posizionata per ridurre il sacrificio imposto al fondo inciso. Il giudice amministrativo, in tale evenienza, può adottare un provvedimento cautelare interlocutorio, sospendendo l’efficacia degli atti e ordinando all’Amministrazione un riesame tecnico limitato al profilo localizzativo, che non implica un arresto definitivo dell’intervento ma un adeguamento progettuale con costi non irragionevoli.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un fondo, impugnava l’autorizzazione unica recante approvazione del progetto di un metanodotto e costituzione del vincolo preordinato all’esproprio, lamentando l’eccessiva prossimità del tracciato alla propria particella. La contestazione riguardava, in particolare, la localizzazione dell’opera in corrispondenza del fondo di proprietà, ritenuta lesiva della futura utilizzabilità dell’area.
Nel giudizio cautelare si costituivano la Regione Puglia e la società controinteressata, gestore dell’infrastruttura, che insistevano per il rigetto dell’istanza di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto sussistente un apprezzabile fumus boni iuris limitatamente al dedotto vizio di difetto di istruttoria e motivazione. Dagli atti versati in giudizio, infatti, non emergevano in modo puntuale e verificabile le ragioni tecniche per cui il tracciato assentito non potesse essere maggiormente accostato al confine o sviluppato in posizione tale da ridurre il sacrificio imposto al fondo, pur a fronte di una fascia di rispetto di otto metri per lato.
La documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica individuava, nel tratto interessato, un percorso parallelo a un basamento in calcestruzzo, la cui rimozione non presentava particolari difficoltà, essendo qualificato come “da rimuovere” nelle relazioni tecniche della stessa parte resistente. Da qui l’opportunità di un riesame specificamente orientato a verificare se, rimossa tale interferenza, il tubo potesse essere utilmente traslato di alcuni metri senza pregiudicare la funzionalità dell’opera pubblica.
Quanto al pregiudizio grave e irreparabile, il Collegio ne ha riconosciuto la serietà, atteso che l’attuale localizzazione del tracciato e della relativa fascia di rispetto rischia di incidere in modo non reversibile sull’utilizzabilità futura del fondo. La rivalutazione richiesta, invece, non implica l’arresto definitivo dell’intervento ma soltanto una verifica comparativa del possibile diverso posizionamento del tratto dell’opera, con costi sostanzialmente legati alla rimozione del basamento e non irragionevoli.
All’esito, l’istanza è stata accolta con un provvedimento cautelare interlocutorio: sospesa l’efficacia degli atti impugnati, la Regione è stata invitata a riesaminare entro sessanta giorni la praticabilità tecnica dello spostamento del tracciato, con deposito di una relazione tecnica. L’udienza di merito è stata contestualmente fissata per la verifica dell’attività istruttoria disposta. Le spese di lite sono state compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.