Attività di intrattenimento senza autorizzazione ex art. 68 TULPS e diniego cautelare (TAR Puglia n. 170 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un esercizio di somministrazione in luogo di pubblico spettacolo o trattenimento, realizzata mediante lo svolgimento di trattenimenti danzanti in violazione delle condizioni fissate dal regolamento comunale, integra un’attività soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 68 TULPS e a nulla-osta di agibilità ex art. 80 TULPS. La mera presentazione dell’istanza di autorizzazione non esonera l’operatore dall’obbligo di attendere la conclusione del procedimento amministrativo prima di avviare l’attività. In sede di cautela, la puntuale motivazione del provvedimento e l’accertamento verbale della violazione delle disposizioni regolamentari escludono il fumus boni juris, mentre la natura ordinatoria e temporanea del provvedimento di cessazione non integra il requisito del periculum in mora.

Il Fatto

Il titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Bari ha disposto la cessazione immediata dell’attività di pubblico intrattenimento, accertata in occasione di un evento danzante svoltosi nel locale.

L’operatore aveva presentato, in data 19 ottobre 2025, istanza per l’autorizzazione ex art. 68 TULPS per pubblici intrattenimenti danzanti e, in data 31 ottobre 2025, richiesta di nulla-osta di agibilità ex art. 80 TULPS; entrambi i procedimenti non si erano tuttavia conclusi per la necessità di integrazioni documentali. Il Comune, a fronte del verbale redatto dalla Polizia locale, ha adottato il provvedimento di cessazione, preceduto dalla interlocuzione difensiva ex art. 18 della legge n. 689/1981.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, valorizzando il disposto dell’art. 42 della legge regionale n. 24/2015, che distingue tra attività di mera diffusione sonora — consentita negli esercizi di somministrazione purché i locali non siano allestiti per pubblico spettacolo — e piccoli trattenimenti musicali senza ballo, soggetti a condizioni rigorose relative alla capienza, all’assenza di elementi strutturali trasformativi e al divieto di biglietto d’ingresso.

Il Collegio ha poi evidenziato che il Comune di Bari, in attuazione dell’art. 42, comma 3, della legge regionale, ha disciplinato l’esercizio delle attività accessorie con il regolamento comunale per la somministrazione, imponendo il rispetto dei limiti acustici, il divieto di ballo e l’assenza di elementi che trasformino l’esercizio in locale di pubblico spettacolo. La violazione di una sola di tali condizioni è sufficiente a configurare l’attività come pubblico spettacolo, con conseguente assoggettamento al regime autorizzatorio.

Quanto al fumus boni juris, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento gravato recasse puntuale motivazione e che il verbale della Polizia locale — depositato in giudizio — avesse accertato la violazione delle disposizioni regolamentari; la mancata conclusione dei procedimenti autorizzatori non poteva legittimare l’avvio dell’attività in assenza dei titoli abilitativi.

Sotto il profilo del periculum, il Collegio ha escluso la ricorrenza del requisito del danno grave e irreparabile, considerata la natura temporanea e ordinatoria della misura di cessazione, adottata nell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’amministrazione. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di fase in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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