Accesso parziale agli atti di gara: il TAR Puglia respinge la cautelare e dispone l’ostensione integrale (TAR Puglia n. 156 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare di sospensione dell’aggiudicazione di una procedura di gara deve essere respinta allorché difetti il requisito del periculum in mora, dovendosi accordare preferenza al celere svolgimento della procedura in applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e 120, comma 10, c.p.a. La domanda di accesso agli atti di gara, proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., non resta assorbita dal rigetto della cautelare, ma deve essere delibata autonomamente; ove l’Amministrazione abbia rilasciato una documentazione solo parziale e in larga misura oscurata, è onere della stessa depositare in giudizio ogni atto idoneo a riscontrare le specifiche esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali, nonché la “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

La società ricorrente, in proprio e quale capogruppo del costituendo RTI, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia la determinazione dirigenziale con cui l’ASL di Bari aveva disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 4 di una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici. Unitamente al ricorso, era stata avanzata istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento e, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., un’istanza di accesso agli atti, volta ad ottenere copia integrale della documentazione di gara, parzialmente ostesa dall’Amministrazione.

Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente aveva esteso l’impugnazione, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla Relazione tecnica allegata all’offerta dell’aggiudicataria, esibita solo in maniera parziale e oscurata. Si erano costituite in giudizio l’ASL di Bari e la società controinteressata, contestando le avverse pretese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nell’esame sommario tipico della fase cautelare, ha rilevato come le censure formulate dalla ricorrente presentassero profili di genericità, verosimilmente riconducibili alla connessa esigenza ostensiva più volte rappresentata. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, risultando la stessa del tutto sfornita del requisito del periculum in mora.

Il Tribunale ha osservato che, avuto riguardo alla durata quinquennale dell’appalto, non emergessero elementi atti a dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del contratto medio tempore. In applicazione del principio di preferenza per il celere svolgimento della gara, sancito dagli artt. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e 120, comma 10, c.p.a., l’istanza cautelare è stata pertanto respinta.

Resta, invece, impregiudicata la trattazione dell’istanza di accesso, per la quale è stata fissata un’apposita camera di consiglio. In vista di tale delibazione, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione: quest’ultima è stata onerata di depositare in giudizio, oltre alla documentazione già rilasciata, ogni determinazione assunta e ogni ulteriore documento dai quali fossero riscontrabili le specifiche esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali che avevano giustificato gli oscuramenti, nonché la relativa “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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