Accesso agli atti e civico generalizzato tra specificità e richieste massive (TAR Lazio n. 346 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 deve avere ad oggetto una specifica documentazione, che l’istante ha l’onere di indicare in modo sufficientemente preciso e circoscritto. La pretesa che investa un complesso non individuato di atti, di consistenza e contenuto ignoti, assume carattere meramente esplorativo ed è inammissibile. Anche l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 incontra i limiti dell’art. 5-bis e non può tradursi in richieste manifestamente onerose o sproporzionate, idonee a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. È pertanto inammissibile l’istanza generica e massiva che imponga all’amministrazione un’attività di ricerca, collazione ed elaborazione incompatibile con l’economicità e tempestività dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, residente lungo un tratto stradale del Comune di Gaeta, ha presentato in data 27 dicembre 2023 un’istanza cumulativa di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato. La richiesta investiva tutti gli atti e i provvedimenti, di qualsivoglia tipologia e natura, inerenti la viabilità di quel tratto, oltre a tutta l’istruttoria, la corrispondenza tra uffici e le delibere di contenuto ed estremi ignoti.

La domanda nasceva dalla segnalazione, risalente al 6 giugno 2022, delle problematicità di viabilità lungo la strada e dalla rimozione della cartellonistica recante divieti di sosta e fermata. Ritenendo la situazione pregiudizievole per la sicurezza, il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 116 e 31 del c.p.a. avverso il silenzio inadempimento del Comune, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’accesso documentale non è privo di limiti. Richiamando l’orientamento di TAR Roma, sez. II, n. 11240 del 03.11.2021, il Tribunale ribadisce che l’istanza deve indicare in modo preciso e circoscritto la documentazione richiesta, non potendo riguardare dati e informazioni generiche relative a un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza. In difetto di tale specificazione la pretesa assume carattere meramente esplorativo.

Quanto all’accesso civico generalizzato, oltre ai limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020. Sono inammissibili le richieste manifestamente onerose o sproporzionate, le richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o documenti, le richieste massive plurime riconducibili a un medesimo centro di interessi, nonché quelle vessatorie o pretestuose, da valutare secondo parametri oggettivi.

Applicando tali principi, il Tribunale condivide le deduzioni del Comune. L’istanza, pur finalizzata al controllo dell’attività amministrativa in materia di viabilità e astrattamente riconducibile all’ambito dell’accesso generalizzato, risulta formulata in termini del tutto generici. La sua evasione richiederebbe un dispendio di energie e forza lavoro del tutto sproporzionato.

Il Collegio analizza il contenuto della richiesta, articolata in quattro punti: tutti gli atti e provvedimenti relativi alla viabilità del tratto stradale; tutti gli atti dell’istruttoria, compresi pareri e verbali; tutta la corrispondenza tra uffici; tutte le delibere e i provvedimenti dal contenuto e dagli estremi ignoti. Il reperimento di tale mole documentale postula un’attività di ricerca, collazione ed elaborazione incompatibile con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

Il ricorso è pertanto respinto. Sussistendo giusti motivi, il Tribunale dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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