Proscioglimento dalla ferma militare e declassamento del profilo sanitario: la verificazione ex art. 66 cod. proc. amm. (TAR Puglia n. 441 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici di particolare complessità, rispetto ai quali le valutazioni delle parti risultino contrapposte, può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., sospendendo ogni pronuncia sul merito. Tale strumento è utilizzabile anche nel giudizio avente ad oggetto il proscioglimento dalla ferma di un volontario per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, allorché la questione centrale riguardi la corretta classificazione della patologia nei codici previsti dalla direttiva tecnica per il profilo sanitario. La verificazione è finalizzata ad accertare se la frattura occorsa al militare sia riconducibile al codice che attribuisce un coefficiente compatibile con l’idoneità al servizio o a quello, invece, che comporta il declassamento e il conseguente proscioglimento.

Il Fatto

Un volontario in ferma prefissata iniziale, arruolato nel giugno 2024, dopo una caduta accidentale riportava la frattura della metaepifisi distale del radio sinistro, sottoposta a intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti. Sottoposto a giudizio sanitario nel giugno 2025, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, con attribuzione del coefficiente 4 nella caratteristica somato-funzionale, ai sensi del codice 204 della direttiva tecnica di cui al decreto del Ministro della Difesa del 4 giugno 2014.

Con decreto del luglio 2025, l’Amministrazione disponeva il proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, ai sensi degli artt. 956 e 957 del d.lgs. n. 66/2010, con collocamento in congedo illimitato. Un successivo provvedimento di parziale rettifica precisava che, nella caratteristica somato-funzionale, doveva leggersi “LS” invece di “LI”, fermo il resto. Il militare impugnava gli atti, sostenendo che la patologia sarebbe stata riconducibile al codice 203, che attribuisce un coefficiente 2, compatibile con l’idoneità al servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la decisione della controversia dipende da un quesito strettamente tecnico: se la frattura occorsa al ricorrente sia o meno intra-articolare o iuxta-articolare e, conseguentemente, se sia riconducibile al codice 203 ovvero al codice 204 della direttiva tecnica ministeriale. La parte ricorrente sostiene che la frattura sarebbe extra-articolare, ben consolidata, con mezzi di sintesi in posizione extra-articolare e senza limitazioni funzionali, come emergerebbe dalla relazione del proprio consulente tecnico. L’Amministrazione, invece, rappresenta che la frattura, essendosi verificata in corrispondenza della metaepifisi distale del radio, ossia in prossimità dell’articolazione del polso, sarebbe da considerare iuxta-articolare, con conseguente esclusione del codice 203 e applicazione del codice 204.

Di fronte a queste contrapposte valutazioni tecniche, il Collegio ritiene che la causa non sia matura per la decisione e dispone una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Il verificatore è individuato nel Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia Universitaria del Policlinico di Bari, con facoltà di delega, il quale dovrà accertare la natura della frattura e la sua riconducibilità all’uno o all’altro codice della tabella allegata alla direttiva tecnica del 2014.

Il provvedimento fissa puntualmente le modalità di svolgimento della verificazione, prevedendo la redazione di una bozza di relazione da comunicare alle parti, la possibilità per queste di presentare osservazioni entro quindici giorni e il successivo deposito della relazione finale nel termine di trenta giorni. Viene autorizzata, altresì, l’anticipazione del compenso al verificatore nella misura di euro 3.000,00, posta provvisoriamente a carico per metà di ciascuna delle parti in causa.

Ogni pronuncia sul merito, sulle questioni processuali e sulle spese è riservata alla decisione definitiva, con rinvio della causa alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo. Il Collegio dispone, infine, l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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