Carta docente: niente astreinte per la mole di contenzioso seriale (TAR Piemonte n. 1288 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione l’accredito delle somme liquidate sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando sia stata disposta la nomina del commissario ad acta. L’astreinte presuppone, oltre al limite della manifesta iniquità, l’assenza di “altre ragioni ostative“, autonomamente valutabili dal giudice amministrativo in ragione della specialità, favorevole, del debitore pubblico. Integra tale ragione ostativa l’eccezionale mole di contenzioso seriale sul rilascio della carta docente, che rende il ritardo riconducibile a difficoltà operative dell’Amministrazione. Rileva altresì la natura del beneficio, incentivo eventuale e di impiego facoltativo, non mezzo di sostentamento, che riduce i presupposti della misura coercitiva.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 101/2024, pubblicata il 13 febbraio 2024 e notificata in forma esecutiva il 19 marzo 2024. Il titolo riconosceva a ciascuna il diritto all’accredito sulla carta elettronica del docente delle somme liquidate, pari a euro 1.000 in favore di ognuna, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi all’accoglimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, e non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, accreditando le somme liquidate, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alle funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è stato ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La domanda di penalità di mora è stata invece respinta, innanzi tutto in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario.
Sul punto il Collegio ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014: pur non esistendo preclusioni astratte all’ammissibilità dell’istituto verso l’Amministrazione inadempiente, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative“, in ragione della specialità del debitore pubblico, delle difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio e della rilevanza di specifici interessi pubblici.
In concreto, il ritardo è stato ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione continua, non si configura quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti della misura coercitiva. Le spese sono state liquidate con dimidiazione e riduzione per la marcata serialità della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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