Improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Liguria n. 92 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso l’esclusione da una procedura selettiva per il rilascio di autorizzazioni la cui validità sia limitata all’anno in corso, allorché il termine di scadenza sia nel frattempo decorso. Non residua, in tal caso, alcun interesse all’accoglimento del gravame sotto il profilo del vincolo conformativo sull’attività amministrativa futura, poiché non è detto che la successiva selezione contenga una clausola analoga e, in ogni caso, il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di autorizzazione per l’anno 2024 all’esercizio di attività di noleggio di unità da diporto nell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre, veniva escluso dalla procedura selettiva per l’anno 2025 per la mancata presentazione della manifestazione di interesse, ritenuta pregiudiziale dalla normativa di settore. Avverso l’esclusione e la clausola del bando che la prevedeva, proponeva ricorso e motivi aggiunti, ottenendo nelle more un’autorizzazione provvisoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la procedura selettiva impugnata concerneva il rilascio di autorizzazioni con validità fino al 31.12.2025 e che, pertanto, dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più derivare al ricorrente alcun concreto vantaggio, essendo ormai decorso il termine di efficacia temporale del titolo richiesto.
Quanto al dedotto interesse al vincolo conformativo sull’attività amministrativa futura, il Collegio lo esclude sulla base di un duplice ordine di ragioni: da un lato, non è affatto certo che la prossima selezione per l’anno 2026 contenga una clausola analoga a quella impugnata; dall’altro, opera il limite normativo di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della mancata prova della presentazione della manifestazione di interesse da parte del ricorrente, trattandosi di una semplice operazione materiale esigibile da un operatore professionale.
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Nota della Redazione
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