Ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro e riserva del commissario ad acta (TAR Puglia n. 430 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inottemperanza si protragga oltre il termine. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione non esonera il giudice dall’accertamento dell’adempimento, che deve risultare dagli atti di causa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato, con la quale l’Amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento di somme. A fronte del mancato adempimento spontaneo, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la fondatezza del ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, non risultava dagli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il persistente inadempimento ha pertanto imposto l’accoglimento del ricorso, con l’ordine all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento. La scelta è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione e non da una volontà di resistere al giudicato. La riserva, quindi, non configura una rinuncia alla garanzia dell’effettività della tutela, ma una prudente gradualità nell’esercizio del potere sostitutorio.
Il Collegio ha inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per la dichiarata antistatarietà. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in ragione della rilevanza contabile della persistente inottemperanza.
Nota della Redazione
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