Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla parte (TAR Lombardia n. 3097 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La sola pronuncia ammissibile è quella che dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., in conformità alla dichiarazione resa.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso avverso il silenzio del Comune di Bellagio su una domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico per finalità promozionali. Con ordinanza del 20 gennaio 2025, la Sezione Quinta del TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio, poiché il Comune aveva nel frattempo adottato un provvedimento espresso di rigetto, disponendo la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria.
In vista dell’udienza di merito, il Comune depositava una memoria per eccepire l’infondatezza e l’inammissibilità della residuale istanza risarcitoria. Successivamente, la società ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il principio per cui, a fronte di una espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito. Tale valutazione è riservata alla parte, che è la sola titolare dell’interesse ad agire. Il giudice non può neppure procedere d’ufficio, dovendo limitarsi a prendere atto della volontà manifestata, pronunciando conforme alla dichiarazione.
Il Collegio applica le coordinate ermeneutiche tratte dai precedenti citati, tra cui la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e la sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024, che impongono una pronuncia di improcedibilità in conformità alla dichiarazione resa dalla parte.
Conseguentemente, la Sezione dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura in rito della pronuncia.
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Nota della Redazione
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