Finanziamento pubblico e immobili non completati: no alla ristrutturazione agevolata (TAR Puglia n. 433 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di finanziamento pubblico, presentata per interventi su edifici realizzati solo al grezzo e mai completati, è inammissibile quando l’avviso selezioni esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia su immobili completati e da riqualificare. Il completamento di una nuova costruzione rimasta allo stato rustico, per scelte riconducibili al proprietario, non integra la fattispecie agevolabile, né consente di qualificare l’intervento come recupero di aree degradate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. h), dell’avviso. La destinazione d’uso dell’immobile progettato, ove non ricettiva ma residenziale privata, costituisce elemento dirimente per escludere l’ammissibilità dell’agevolazione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a un avviso pubblico regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di strutture turistico-alberghiere. Il progetto presentato riguardava interventi su un complesso immobiliare descritto come da ristrutturare. La Regione dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendo l’intervento non riconducibile alle tipologie edilizie ammesse, e la società impugnava il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, condividendo la ricostruzione dell’amministrazione. L’avviso pubblico ammetteva interventi di riqualificazione di edifici abbandonati o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. Tuttavia, dagli atti di causa, emergeva che i fabbricati erano stati venduti come “in corso di costruzione” e mai completati, con titoli edilizi rilasciati per nuova costruzione.
La circostanza che il mancato completamento risalisse al 2007, per l’incertezza di un compratore, è stata ritenuta irrilevante: si trattava di una nuova costruzione rimasta allo stato rustico per scelte dei proprietari, non di un edificio completato da ristrutturare. Ciò esclude la riconducibilità dell’intervento alla nozione di ristrutturazione edilizia agevolabile.
In via dirimente, il Collegio ha rilevato che la destinazione finale degli immobili non era quella ricettiva, congressuale, sportiva, culturale o ricreativa richiesta dall’avviso, bensì quella di edilizia residenziale privata. Tale elemento, da solo, rendeva l’intervento non ammissibile al finanziamento, difettando il requisito funzionale della destinazione dell’immobile.
La sentenza precisa quindi che la mera circostanza del mancato completamento non trasforma una nuova costruzione in intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente, e che la destinazione d’uso progettata è requisito essenziale per l’ammissione alle agevolazioni.
Nota della Redazione
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