L’inerzia del Ministero nell’ottemperanza al giudicato legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13238 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o difficoltà pratiche, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia adempiuto, l’inerzia integra gli estremi dell’inottemperanza e il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegnando un termine per l’esecuzione e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. In tale evenienza, le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 7637/2024, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo nominale di € 1000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, con assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza svolgere difese sostanziali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la mancata ottemperanza alle statuizioni del giudicato da parte dell’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non avendo il Ministero eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia, il comportamento omissivo è stato qualificato come inottemperanza, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. II, n. 5072 del 2023).

La Corte ha ricordato che l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, e che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguirlo. La costituzione con formula di stile del Ministero, senza alcuna difesa sostanziale, ha confermato la inerzia e la mancata giustificazione del comportamento omissivo.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, e ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione decorso il termine assegnato. Il Collegio ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la persistente e generalizzata inerzia su ricorsi seriali, e ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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