La ratifica sana l’incompetenza del Sindaco ma non richiede nuova istruttoria (TAR Puglia n. 403 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ratifica di un provvedimento adottato da un organo incompetente è istituto distinto dalla convalida: mentre quest’ultima richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, la ratifica riguarda esclusivamente il vizio di incompetenza e non è soggetta al termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né ad un nuovo onere istruttorio o motivazionale. L’istituzione di un’area pedonale sine die da parte del Sindaco, anziché con deliberazione della Giunta comunale ex art. 7, comma 9, d.lgs. n. 285/1992, integra un’ipotesi di incompetenza relativa. La successiva ratifica giuntale determina l’improcedibilità del ricorso avverso l’atto originario per sopravvenuta carenza d’interesse. I provvedimenti in materia di circolazione stradale sono caratterizzati da ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi al merito, se non in presenza di vizi procedurali o manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Con ordinanza del 3 dicembre 2024, il Sindaco del Comune di Polignano a Mare istituiva un’area pedonale in Piazza Garibaldi e sul Ponte Lama Monachile, con divieto di circolazione senza limiti temporali. Titolari di esercizi commerciali e residenti nella zona impugnavano il provvedimento, deducendone l’illegittimità per incompetenza del Sindaco, per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse.
Con delibera del 15 maggio 2025, la Giunta comunale ratificava l’ordinanza sindacale, istituendo in via definitiva l’area pedonale. I ricorrenti proponevano motivi aggiunti, deducendo l’illegittimità della ratifica per insufficienza motivazionale e mancata rinnovazione dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato il rapporto tra i due provvedimenti, chiarendo che l’ordinanza sindacale era affetta da incompetenza relativa: l’art. 7, comma 9, del codice della strada attribuisce infatti alla Giunta comunale, e non al Sindaco, il potere di delimitare le aree pedonali. Tale vizio, tuttavia, è stato sanato dalla successiva delibera giuntale di ratifica, sicché il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto la censura relativa al difetto di motivazione della ratifica, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 26/4/2021, n. 3372, secondo cui la ratifica, a differenza della convalida, riguarda esclusivamente il difetto di competenza dell’organo emanante e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico né una nuova istruttoria, potendo l’organo competente limitarsi a fare propria la determinazione già assunta.
In relazione alle censure di merito, il Collegio ha evidenziato che l’istituzione dell’area pedonale si fondava su un’istruttoria risalente a oltre dieci anni di pedonalizzazioni temporanee, che aveva consentito all’Ente di verificarne i benefici “sul campo”. I provvedimenti sulla circolazione stradale sono caratterizzati da ampia discrezionalità e l’assenza di manifesta irragionevolezza rende infondate le censure proposte. L’art. 7 del codice della strada, inoltre, non prevede forme di partecipazione dei privati, essendo preminenti gli interessi pubblici alla tutela dell’incolumità dei pedoni.
Quanto all’estensione del divieto ai veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto d’interesse e comunque infondata, poiché l’art. 3, comma 1, n. 2), del codice della strada consente ulteriori restrizioni nelle aree pedonali. La mancata previsione dell’area nel Piano Urbano della Mobilità non incide sulla legittimità dell’atto, non avendo tale piano efficacia vincolante per i comuni con meno di trentamila abitanti. Dal rigetto dei motivi aggiunti è conseguita l’infondatezza della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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