Ottemperanza per sentenza del giudice ordinario: il riconoscimento parziale del debito fuori bilancio non esonera dal pagamento di interessi, rivalutazione e spese di lite (TAR Abruzzo n. 584 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. L’Amministrazione che abbia provveduto a riconoscere e a corrispondere soltanto la sorte capitale, mediante delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, non è adempiente rispetto al titolo esecutivo, ove la sentenza abbia altresì disposto la condanna al pagamento di interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta non è dovuta quando l’Amministrazione abbia già adottato un provvedimento parzialmente esecutivo, dimostrando la volontà di adempiere, e la penalità di mora ex art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. può essere esclusa quando la fissazione di un termine ragionevole renda non significativo un eventuale ritardo.
Il Fatto
Una fondazione, proprietaria di un immobile locato al Comune, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo la condanna dell’ente locale al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite in solido con un’Università.
Il Comune, con delibera consiliare, riconosceva un debito fuori bilancio limitatamente alla sola sorte capitale e ne disponeva il pagamento. I legali della fondazione contestavano l’insufficienza dell’importo versato, invitando il Comune a corrispondere il residuo, ma l’ente non provvedeva. La fondazione proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni processuali, rilevando la corretta notifica della sentenza con formula esecutiva e la produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato, depositata in seguito a un’apposita ordinanza istruttoria.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, osservando come il pagamento della sola sorte capitale non integrasse l’adempimento integrale del dictum giudiziale. La delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, infatti, aveva coperto esclusivamente una parte della condanna, lasciando scoperti gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese di lite.
Il Tribunale ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni, limitatamente alle voci non ancora pagate. Ha invece respinto la domanda di nomina del commissario ad acta, valorizzando l’avvenuta adozione di un provvedimento parzialmente esecutivo quale indice della volontà dell’ente di adempiere; ha altresì escluso la penalità di mora, ritenendo che la fissazione di un termine ragionevole rendesse superflua la funzione deterrente della sanzione.
La sentenza ha infine condannato il Comune alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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