Interpello magistratura tributaria, l’anzianità si computa alla data del transito effettivo (TAR Puglia n. 406 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
L’anzianità complessiva da conservare ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022 a favore del magistrato che transita per interpello nella magistratura tributaria va computata alla data del transito effettivo, e non alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Il rinvio del comma 8 al metodo di calcolo di cui al comma 7 riguarda esclusivamente la regola di valorizzazione del servizio prestato quale giudice tributario non professionale (diciotto mesi per ogni anno eccedente il quinquennio), e non incorpora anche il termine temporale ivi fissato per la formazione della graduatoria. L’illegittima retrodatazione dell’anzianità determina l’annullamento parziale del decreto di nomina e l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminare il trattamento economico con conservazione delle classi e degli aumenti biennali già maturati nella magistratura di provenienza. La ritardata conclusione del procedimento di interpello oltre il termine di legge fonda la responsabilità risarcitoria ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, a prescindere dalla perentorietà del termine stesso.
Il Fatto
Un magistrato ordinario, in servizio dal 2 novembre 2009 e contestualmente giudice tributario non professionale dal 10 ottobre 2014, risultava vincitore dell’interpello per il passaggio diretto alla magistratura tributaria disciplinato dall’art. 1, comma 4, della legge n. 130/2022. Con decreto del 21 dicembre 2023 veniva nominato magistrato tributario con decorrenza dal 1° febbraio 2024.
Il decreto tuttavia determinava l’anzianità complessiva alla data del 14 febbraio 2023, termine di scadenza per la presentazione delle domande, e non alla data del transito effettivo, con conseguente perdita di circa undici mesi di servizio e l’attribuzione di un trattamento economico inferiore. Il magistrato impugnava il provvedimento limitatamente a tali statuizioni, chiedendo l’accertamento del diritto alla corretta anzianità e l’integrale rideterminazione del trattamento, con domanda risarcitoria in via subordinata per il ritardo nella conclusione della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le eccezioni preliminari, richiamando l’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva già acclarato la competenza territoriale del TAR Puglia e ritenendo ammissibile la domanda risarcitoria nei confronti del Consiglio di Presidenza, evocato in giudizio per il ruolo svolto nelle fasi antecedenti della procedura di interpello.
Nel merito, la sentenza ha accolto la tesi del ricorrente, operando una distinzione tra le funzioni assolte dai commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge n. 130/2022. Il comma 7 disciplina la procedura selettiva e fissa la data di riferimento per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria; il comma 8 detta invece le conseguenze sostanziali del transito, disponendo la conservazione dell’anzianità a tutti i fini giuridici ed economici. Il richiamo del comma 8 al metodo di calcolo del comma 7 non può quindi incorporare anche il termine temporale ivi previsto, poiché ciò introdurrebbe una penalizzazione economica per i magistrati che hanno subito i ritardi amministrativi della procedura.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza amministrativa consolidata, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 9072 del 2025, secondo cui il transito si verifica alla data dell’atto che lo rende effettivo, non potendo essere obliterato il periodo di servizio medio tempore prestato. Il calcolo corretto, effettuato alla data del 1° febbraio 2024, avrebbe comportato un’anzianità complessiva di 20 anni, 3 mesi e 27 giorni, con inquadramento nella qualifica superiore. Il mancato riconoscimento della progressione economica già maturata nella magistratura ordinaria è stato ritenuto in contrasto con il principio di conservazione dell’anzianità a tutti i fini economici e con l’applicabilità delle disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Assorbiti i motivi di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione europea, in quanto il diritto interno offre un rimedio pieno, la sentenza ha accolto anche la domanda risarcitoria, ravvisando il danno patrimoniale derivante dall’ingiustificata durata del procedimento. La non perentorietà dei termini non esclude la responsabilità ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, fondata sulla lesione concreta del patrimonio del privato. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per il danno erariale verosimilmente conseguente alla illegittima gestione procedimentale.
Nota della Redazione
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