Obblighi informativi nel sistema di qualificazione Terna e sospensione della qualifica (TAR Lazio n. 3122 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che aderisce al sistema di qualificazione speciale di un ente aggiudicatore è tenuto, per tutta la durata della qualifica, a comunicare alla struttura specificamente preposta la sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini degli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023. Le dichiarazioni rese nelle singole gare non assolvono tale obbligo, valendo solo nell’ambito della procedura cui accedono. L’omessa comunicazione della pendenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante per turbativa d’asta integra inadempimento degli obblighi informativi e legittima la sospensione della qualifica prevista dalla normativa dell’ente. Le misure di self cleaning hanno efficacia solo pro futuro e non elidono automaticamente il giudizio di inaffidabilità, rimesso alla stazione appaltante.

Il Fatto

Una società, qualificata dal 2004 nel gruppo merceologico “taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” (MELE06) e dal 2011 in quello “manutenzione aree a verde e giardinaggio” (SLGS02) nel sistema di qualificazione speciale di Terna s.p.a., impugna i provvedimenti con cui l’ente aggiudicatore ha disposto dapprima il congelamento e poi la sospensione delle idoneità per sei mesi.

Terna contesta all’operatore di aver violato gli obblighi informativi assunti in sede di adesione al Sistema, per non aver comunicato la pendenza di un procedimento penale a carico del proprio legale rappresentante, imputato di turbativa d’asta in gare bandite dalla stessa Terna. La Società deduce di aver sempre dichiarato l’esistenza del procedimento in tutte le procedure dal gennaio 2021 al febbraio 2025, di aver tempestivamente sostituito il legale rappresentante e di aver rispettato il principio di tassatività delle cause di esclusione. Chiede l’annullamento degli atti e, in via subordinata, il rinvio dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il Sistema di qualificazione è stato istituito da Terna in qualità di ente aggiudicatore operante nei settori speciali, con la funzione di preselezionare operatori da interpellare per appalti relativi a comparti strategici del Gruppo. L’art. 10.1 della Normativa impone all’operatore di attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione e, per tutta la durata della qualifica, di informare la struttura Qualificazione Fornitori di ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante; l’art. 16 ricollega all’omissione l’adozione di ogni più idoneo provvedimento, tra cui la sospensione della qualifica, con effetti temporanei.

Tale sospensione costituisce un provvedimento temporaneo di natura cautelare, previsto per condotte reputate gravi, tra cui l’inadempimento degli obblighi informativi.

La Sezione rileva come la questione sia già stata decisa con la sentenza n. 765/2026, resa su un caso analogo e relativo al medesimo procedimento penale. La circostanza che la ricorrente abbia menzionato la pendenza del procedimento nelle singole gare non inficia la legittimità dell’atto: quelle dichiarazioni, rese a mezzo di documenti complessi e destinate alle commissioni di gara, valgono solo nell’ambito della singola procedura e non ai fini della permanenza nell’Albo speciale.

Rilevano, infatti, la sede e le modalità della comunicazione, la specificità dell’obbligo, indirizzato alla struttura QFO, e la sua assunzione formale in sede di richiesta di qualificazione, confermata nella nota di rilascio delle idoneità del 22 febbraio 2023, che indicava gli unici indirizzi ammessi. Ne deriva che, almeno dalla notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. del 10 aprile 2024, la Società avrebbe dovuto comunicare la pendenza del procedimento.

La condotta reticente ed omissiva ha impedito le verifiche sulla permanenza dei requisiti di integrità e idoneità e ha compromesso il rapporto fiduciario. Le contestazioni di turbativa d’asta a carico del legale rappresentante, peraltro socio di maggioranza, sono circostanze di gravità tale da non ammettere dilazione, anche perché suscettibili di integrare il grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023. Irrilevante è che Terna fosse persona offesa dal reato: l’obbligo informativo permane a prescindere dalla conoscenza aliunde dei fatti.

Quanto al self cleaning, le misure hanno efficacia solo pro futuro e non elidono automaticamente il giudizio negativo: la cessazione dalle cariche è intervenuta oltre un anno dopo la notifica dell’avviso e solo dopo l’adozione del congelamento. Immune da vizi logici è, infine, la valutazione di illegittimità dell’art. 10.1, che non introduce nuove cause di esclusione ma solo provvedimenti cautelari dai effetti temporanei e limitati al sistema di qualificazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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