Sopravvenuto difetto di interesse: ostensione soddisfatta, l’accesso ex art. 116 c.p.a. non va deciso (TAR Puglia n. 401 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nel corso del giudizio, la pretesa ostensiva risulti integralmente soddisfatta dalla pubblica amministrazione. In tal caso, venuta meno la lesione azionata, il giudice non è chiamato a pronunciarsi nel merito sulla fondatezza dell’istanza, ma si limita a rilevare la cessazione della materia del contendere con declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con spese rimesse al definitivo.
Il Fatto
La società ricorrente, rimasta non aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Altamura per l’affidamento del servizio di gestione e cura del verde pubblico, aveva proposto impugnazione avverso l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo plurimi vizi concernenti la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia, unitamente a un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. volta a ottenere l’ostensione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria e della seconda classificata, nonché degli atti relativi alla verifica di congruità.
Nel corso del giudizio, la ricorrente presentava motivi aggiunti avverso la nota con cui la stazione appaltante aveva affermato che la documentazione di gara era stata pubblicata in piattaforma nella stessa giornata della comunicazione di aggiudicazione. Alla camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente depositava una nota con cui rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse sull’istanza di accesso, atteso che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta e non sussisteva documentazione ulteriore attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale da parte delle controinteressate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 10 marzo 2026, con cui la stessa ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., in quanto la documentazione richiesta era stata ormai integralmente messa a disposizione e non residuava alcun ulteriore documento rilevante ai fini della verifica dei requisiti speciali delle controinteressate.
Tale dichiarazione, proveniente dalla parte istante, integra la prova del venir meno dell’interesse a ottenere una pronuncia nel merito della domanda di accesso. Una volta che la pubblica amministrazione ha soddisfatto compiutamente la pretesa ostensiva, infatti, la controversia perde il suo oggetto e il giudice non deve procedere ad alcuna verifica circa l’effettiva spettanza dell’accesso.
La pronuncia si fonda sul rilievo che l’accesso ai documenti amministrativi, pur essendo strumento di trasparenza e partecipazione, costituisce pur sempre una posizione giuridica la cui tutela giurisdizionale è condizionata alla sussistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione. Detto interesse viene meno quando l’amministrazione abbia reso disponibile la documentazione richiesta, non potendo la parte invocare la pronuncia del giudice su una questione divenuta priva di utilità.
Il Collegio ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., rimettendo le spese al definitivo, stante la natura incidentale della pronuncia rispetto all’esito del giudizio principale di impugnazione dell’aggiudicazione.
La decisione conferma l’orientamento per cui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede un’istruttoria approfondita né una motivazione articolata, essendo sufficiente che risulti in atti la prova del venir meno della lesione concretamente azionata.
Nota della Redazione
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