Legittimazione del discendente a impugnare gli atti di intitolazione stradale (C.G.A.R.S. n. 176 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione attiva non coincide con la qualità di parte procedimentale o di destinatario formale dell’atto, ma postula l’esistenza di un collegamento sostanziale, serio e non fungibile tra il ricorrente e l’effetto lesivo prodotto dall’esercizio del potere. Tale posizione qualificata e differenziata sussiste in capo al discendente diretto dei soggetti cui è riferita una proposta di intitolazione stradale, poiché l’esito negativo della sequenza amministrativa incide in modo immediato e personale su una vicenda commemorativa ancorata a persone determinate. L’erronea dichiarazione di inammissibilità fondata su un criterio formale e avulso dalla sostanza dell’incidenza dell’atto integra nullità della sentenza per motivazione apparente, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La controversia riguarda la toponomastica del Comune di Palermo, con riferimento alla denominazione di un tratto urbano collocato all’inizio di via Emerico Amari. L’appellante aveva coltivato, in sede familiare, la proposta di intitolare lo slargo ai propri nonno e madre, iniziativa originariamente promossa dal fratello. Sul medesimo ambito era intervenuta una distinta sequenza provvedimentale, culminata nell’intitolazione a Piazza Andrea Camilleri, con determinazione sindacale del 1° agosto 2019 e autorizzazione prefettizia in deroga dell’ottobre 2020.
La Commissione toponomastica, nella seduta del 13 ottobre 2021, aveva espresso parere sfavorevole all’intitolazione ai predetti, prospettando un itinerario alternativo. Il Comune comunicò l’esito negativo del procedimento. Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n. 105/2025, dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo assorbente la relativa eccezione e compensando le spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla definizione di legittimazione attiva quale titolarità di una posizione qualificata che distingue il soggetto dal quisque de populo, richiamando la propria recente giurisprudenza. La sentenza impugnata aveva negato la legittimazione valorizzando tre elementi: la mancata partecipazione dell’appellante al procedimento, la circostanza che l’iniziativa fosse stata promossa dal fratello e la riferibilità degli atti a un soggetto diverso dal ricorrente.
Tali elementi, osserva la Corte, trasporrebbero sul piano della legittimazione categorie che attengono alla conformazione esteriore del procedimento. La sentenza di primo grado sembra postulare che la legittimazione coincida con la qualità di parte procedimentale o di destinatario formale dell’atto. Ma un simile postulato altera la struttura della legittimazione, che non si identifica con una posizione meramente procedimentale.
Decisivo è il rilievo che l’appellante non agisce quale cittadino qualunque per ragioni civiche, ma si qualifica come discendente diretto dei soggetti cui l’intitolazione è riferita e assume che l’esito incida su una vicenda commemorativa ancorata a persone determinate. Qui sta il nucleo qualificante della differenziazione. Non si configura un diritto soggettivo all’intitolazione, incompatibile con la discrezionalità della funzione toponomastica, ma un interesse legittimo alla corretta esplicazione del potere.
La Corte richiama il principio secondo cui la verifica della legittimazione deve concentrarsi sulla concretezza del collegamento con l’incidenza dell’atto, non sulla sola appartenenza al perimetro formale del procedimento. Quanto al tema dei controinteressati, afferma un principio di metodo: l’eventuale questione di contraddittorio non può essere convertita in ragione negativa della legittimazione, trattandosi di piani distinti.
Riconosciuta la fondatezza dell’appello, resta il tema delle conseguenze processuali. L’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., descrive i casi di rimessione con formula di stretta chiusura, e l’Adunanza Plenaria n. 11/2018 ha riaffermato il carattere tassativo della regressione. Tuttavia l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024 ha chiarito che la nullità della sentenza ricorre anche quando il giudice abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell’escludere la legittimazione. L’Adunanza Plenaria n. 10 del 2025 ha precisato la soglia della “palesità”. Nel caso di specie tale soglia è superata: la chiusura in rito comprime il diritto di azione e ha impedito ogni esame dei motivi. La sentenza è dunque nulla e la causa va rimessa al TAR Sicilia, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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