Ritiro cautelare delle armi: il TAR dispone incombente istruttorio per chiarire le ragioni (TAR Puglia n. 129 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un’indagine penale non impedisce l’accesso agli atti amministrativi riguardanti l’attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti, ma solo a quelli per i quali è stato disposto il sequestro o che siano coperti da segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen. In sede di cautelare avverso il ritiro di armi ex art. 39 TULPS, il giudice dispone un incombente istruttorio, ex art. 55 cod. proc. amm., quando non siano chiare le ragioni sottostanti l’adozione del provvedimento, ferma la preservazione delle esigenze di riservatezza delle indagini.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di polizia per la detenzione e porto di armi tipo guardie giurate, impugnava il verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni redatto il 18 dicembre 2025 dai Carabinieri, ex art. 39 TULPS. Chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento e degli atti connessi, lamentando l’opacità delle ragioni del ritiro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che dal fascicolo d’ufficio e dagli atti impugnati non emergevano con chiarezza le ragioni sottostanti l’adozione del provvedimento di ritiro delle armi.

In via preliminare, il Collegio ha ricordato che l’esistenza di un’indagine penale non preclude l’accesso agli atti amministrativi di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti, ma soltanto a quelli oggetto di sequestro o coperti da segreto istruttorio, richiamando T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, 12 ottobre 2024, n. 628.

Alla luce di tali premesse, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ordinando alla Stazione dei Carabinieri di redigere una sintetica relazione sui fatti e sulle condotte contestate al ricorrente che hanno giustificato il ritiro, con la relativa documentazione, nel termine di dieci giorni.

Il Collegio ha precisato che l’incombente deve essere eseguito ferma la preservazione delle esigenze di riservatezza e segretezza delle eventuali indagini penali, ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen. Ha inoltre stabilito che, in caso di atti riservati, l’Amministrazione potrà trasmetterli in forma cartacea, chiedendone l’acquisizione in tale forma ex art. 136, comma 2, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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