Interdittiva antimafia e controllo giudiziario: la Prefettura può valorizzare le cointeressenze societarie (TAR Puglia, Sez. II, n. 132 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame dell’informazione interdittiva antimafia successivo all’esito favorevole del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, la Prefettura non è vincolata all’esito di tale misura e può legittimamente valorizzare elementi emersi nel corso dell’istruttoria, quali le cointeressenze imprenditoriali con soggetti destinatari di interdittiva. L’autonomia valutativa dell’Amministrazione si fonda sul diverso parametro applicativo dell’interdittiva, orientato all’anticipazione della soglia di tutela dell’economia legale secondo la logica del “più probabile che non”. In fase cautelare, la sussistenza del periculum in mora è esclusa dalla preponderante esigenza di garantire il recupero di somme indebitamente erogate.

Il Fatto

L’impresa individuale ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 e, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti, tra cui una nuova interdittiva e la decadenza dai contributi agricoli con intimazione di restituzione di oltre cinquecentomila euro da parte dell’AGEA. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dei provvedimenti, deducendo l’illegittimità della valutazione prefettizia anche alla luce dell’esito favorevole del controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34-bis del Codice antimafia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo corretto l’operato della Prefettura che, nel riesaminare l’interdittiva dopo l’esito del controllo giudiziario, ha dato rilievo alle cointeressenze imprenditoriali emerse tra l’imprenditore e altri soggetti coinvolti in un’operazione di polizia, a loro volta destinatari di interdittiva.

Secondo il Collegio, la Prefettura ha legittimamente valorizzato il ruolo di amministratore unico e socio dell’impresa in una società nella cui compagine figurano soggetti con un ruolo decisionale di rilievo nella creazione di un’associazione di tipo mafioso finalizzata a truffe ai danni dell’Unione europea. La creazione di un’autonoma società che annovera tali soggetti è stata ritenuta sintomo di vicinanza a persone capaci, almeno potenzialmente, di provocare un pericolo di infiltrazione mafiosa.

Il Tribunale ha poi affermato l’autonomia valutativa della Prefettura in sede di adozione dell’interdittiva, ravvisando la correttezza del diverso parametro applicativo che connota la misura, nell’ottica di un’anticipazione della soglia di tutela dell’economia legale. Tale valutazione prescinde dalla concreta operatività della società e dall’eventuale assenza di profili di riciclaggio in operazioni di investimento immobiliare.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha escluso la sussistenza in ragione della preponderante esigenza di garantire all’AGEA il recupero delle somme indebitamente erogate, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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