Sospensione del diniego di impianto fotovoltaico per carente istruttoria sul vincolo culturale ope legis (TAR Puglia n. 125 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare del diniego di titolo abilitativo per un impianto fotovoltaico è disposta quando il provvedimento negativo si fondi su un asserito vincolo culturale ope legis ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 5, d.lgs. n. 42/2004 che non tenga conto degli elementi istruttori forniti dal privato, i quali escludano la natura monumentale del bene e la sua riconducibilità a una porzione omogenea storicamente qualificata. Allo stesso modo, integra profilo di fumus boni iuris il contrasto tra la posizione dell’Amministrazione, che invoca la tutela paesaggistica, e il preventivo accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, da cui emerge la contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva concluso negativamente la conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della l. n. 241/1990, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 9999,25 kW AC. Il diniego si fondava sul parere della Soprintendenza, che aveva ritenuto l’area interessata gravata da un vincolo culturale ope legis, in quanto il cimitero comunale, ricadente nella fascia di rispetto di cinquecento metri, sarebbe stato tutelato ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004 per la sua realizzazione risalente a oltre settanta anni.
A seguito dell’ordinanza cautelare favorevole emessa dalla Sezione, che aveva imposto un riesame complessivo del procedimento, l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento negativo, confermando la sussistenza del vincolo. La società proponeva quindi motivi aggiunti, deducendo l’insufficiente istruttoria e la mancata valutazione della relazione tecnica di parte, che escludeva il carattere monumentale del complesso cimiteriale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la precedente ordinanza cautelare, con cui aveva già evidenziato i profili di criticità istruttoria e motivazionale del primo diniego. In quella sede, la Sezione aveva rilevato la contraddittorietà della nota della Soprintendenza, la quale, pur confermando l’assenza di un vincolo decretato sul cimitero, affermava la tutela ope legis senza un’adeguata motivazione circa i presupposti applicativi dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004.
Nella presente fase cautelare, il Collegio ritiene che la reiterata affermazione del vincolo non soppesi adeguatamente la relazione tecnica depositata dalla ricorrente, dalla quale emerge come il cimitero sia caratterizzato da una stratificazione edilizia prevalentemente moderna, priva di una porzione omogenea e storicamente definita qualificabile come “monumentale”. Tale elemento assume rilievo decisivo ai fini della verifica dei presupposti della tutela culturale invocata.
Il Tribunale evidenzia altresì il contrasto tra la posizione della Soprintendenza, che invoca la tutela degli “ulteriori contesti paesaggistici”, e il positivo accertamento di compatibilità paesaggistica già rilasciato dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR. Questa discrasia tra le Amministrazioni coinvolte nel procedimento rivela una contraddittorietà dell’azione amministrativa non sanabile in sede cautelare, rendendo prevalente la valutazione del periculum in mora, connesso alla natura accelerata del procedimento e alla risalenza nel tempo dell’istanza.
La domanda cautelare è pertanto accolta e l’efficacia dei provvedimenti impugnati è sospesa, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 17 novembre 2026 e compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.