Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il budget per gli accreditati (TAR Molise n. 319 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione, proveniente dalla parte ricorrente e non contestata dalle altre parti, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale evenienza, che presuppone l’accertamento dell’insussistenza di un residuo interesse alla definizione del giudizio di merito, rende non necessario l’esame delle censure proposte avverso gli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità non preclude, di per sé, la tutelabilità in altra sede delle pretese azionate, ma ne assorbe la cognizione nel presente giudizio. La compensazione delle spese di lite, disposta in conformità alla richiesta della parte ricorrente e senza opposizione delle controparti, costituisce coerente applicazione del principio di soccombenza virtuale e della natura non prevedibile dell’esito processuale.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata con il servizio sanitario regionale, impugnava il decreto del Commissario ad acta n. 35 del 27 ottobre 2022, con cui erano stati definiti i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte degli operatori privati accreditati per l’anno 2022, unitamente allo schema contrattuale e al provvedimento dell’A.S.RE.M. che subordinava l’accettazione delle fatture dell’ultimo bimestre 2022 alla previa sottoscrizione dell’accordo contrattuale, ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.
La ricorrente deduceva la lesività degli atti impugnati nella parte in cui comprimevano il proprio budget di spesa e condizionavano l’operatività per il sistema sanitario regionale. Il giudizio, dopo l’abbinamento della domanda cautelare al merito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023, veniva trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del 1° luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la difesa della ricorrente, con nota depositata il 29 maggio 2026, aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Tale circostanza, non contestata dalle Amministrazioni intimate né dalla controinteressata costituita, ha indotto il Tribunale a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Tribunale ha accertato che, alla luce della dichiarazione della parte ricorrente, non residuava alcun interesse concreto e attuale alla definizione del merito della controversia. L’assenza di contestazioni da parte delle altre parti costituite ha ulteriormente corroborato tale valutazione, evidenziando la non controvertibilità della sopravvenuta carenza di interesse, la cui prova grava sulla parte che la eccepisce o la dichiara.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile, assorbendo ogni questione di merito relativa alla legittimità del d.C.A. n. 35/2022 e degli atti connessi. La pronuncia si fonda sull’accertamento di una circostanza processuale sopravvenuta, che rende inutile l’esame delle censure, senza che ciò importi alcuna statuizione sulla fondatezza delle pretese sostanziali.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione, accogliendo la richiesta della ricorrente e rilevando l’assenza di opposizioni da parte delle controparti. Tale regolamentazione è motivata dal carattere non prevedibile dell’esito processuale e dalla natura della pronuncia, che non definisce il merito della controversia ma ne dichiara l’improcedibilità per ragioni processuali.
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Nota della Redazione
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