Illegittimo il calcolo retributivo dei magistrati su base parziale (TAR Lazio n. 7613 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento triennale delle retribuzioni dei magistrati, disciplinato dall’art. 24, comma 4, l. n. 448/1998 e dall’art. 2, l. n. 27/1981, è calcolato con media aritmetica tra le categorie di pubblici dipendenti, e non con media ponderata in base alla consistenza numerica di ciascuna categoria. La base di computo è il trattamento economico complessivo, comprensivo di tutte le voci accessorie e variabili, ivi incluse le indennità di missione o di servizio all’estero e gli arretrati da rinnovo contrattuale, da computare con criterio di competenza. L’ISTAT non può escludere alcuna categoria di pubblico impiego, né contrattualizzata né non contrattualizzata, dalla rilevazione degli incrementi.
Il Fatto
L’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi e alcuni giudici amministrativi hanno impugnato i DPCM 6 agosto 2021 e 3 giugno 2024, nella parte in cui hanno determinato l’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati amministrativi rispettivamente nel 4,85% e nel 6,69%, unitamente alle presupposte note ISTAT. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al corretto calcolo dell’adeguamento stipendiale, con condanna dell’amministrazione a corrispondere le differenze retributive.
La Presidenza del Consiglio e le altre amministrazioni intimate hanno contestato la fondatezza delle domande, eccependo, in particolare, la sopravvenuta improcedibilità del primo ricorso per effetto dell’annullamento degli atti ivi impugnati ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 6004/2025, resa in un analogo giudizio promosso dalla magistratura ordinaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha riunito i due ricorsi per connessione e ha respinto l’eccezione di improcedibilità, qualificando le domande come di accertamento del diritto soggettivo alla retribuzione, riconosciuto ai magistrati direttamente dalla norma di legge primaria, e non come mere domande impugnatorie. L’annullamento degli atti impugnati è stato definito meramente strumentale rispetto all’accertamento del diritto, sicché l’interesse all’azione permane.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo, ravvisando l’illegittimità del criterio della media ponderata applicato dall’ISTAT. Le norme richiamate impongono di utilizzare come base di calcolo l’incremento medio delle categorie e di applicare la media aritmetica tra categorie, intese come unità statistiche, senza attribuire peso al numero dei dipendenti. La ponderazione, come chiarito dal Consiglio di Stato, diluisce ingiustificatamente il peso degli incrementi registrati dalle categorie a più ristretta base.
Il secondo motivo è stato accolto perché i decreti non hanno considerato tutte le voci del trattamento economico complessivo, escludendo le indennità di missione e di servizio all’estero e gli arretrati da rinnovo contrattuale. La nozione di trattamento economico è stata ritenuta onnicomprensiva, includendo ogni componente corrisposta al lavoratore, anche priva di funzione direttamente remuneratoria. Gli arretrati vanno computati con criterio di competenza, riferito alla data di maturazione del maggior emolumento.
Fondato anche il terzo motivo, relativo all’esclusione di talune categorie di pubblici dipendenti dal computo. Il Collegio ha affermato che l’ISTAT non ha alcun potere di selezionare le categorie da includere nella rilevazione, difettando di una facoltà tecnico-statistica in tal senso. La previsione che si riferisce alle “altre categorie del pubblico impiego” non consente operazioni manipolative e impone di considerare tutti i comparti, contrattualizzati e non.
Il TAR ha accolto i ricorsi, annullando il DPCM 3 giugno 2024 e la nota ISTAT 27 marzo 2024 e accertando l’illegittimità del DPCM 6 agosto 2021 e della nota ISTAT 11 gennaio 2021, già annullati dal Consiglio di Stato. Ha condannato l’amministrazione a riprovvedere entro novanta giorni, disponendo che i conteggi siano riformulati nei limiti in cui siano più favorevoli agli istanti e che, fino all’adozione dei nuovi atti, i provvedimenti impugnati conservino efficacia, non essendo ripetibili gli emolumenti già corrisposti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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