La caducazione dell’accordo di programma travolge la variante urbanistica teleologicamente vincolata (TAR Puglia n. 1468 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pianificazione urbanistica attuativa, la mancata esecuzione, da parte dei privati, degli interventi edilizi previsti in un accordo di programma determina la caducazione automatica dell’accordo stesso e delle determinazioni conseguenziali, ai sensi della clausola risolutiva espressa in esso contenuta e dell’art. 12 dell’accordo medesimo. La caducazione travolge la variante urbanistica prevista dall’accordo, allorché essa sia teleologicamente vincolata alla realizzazione delle opere programmate, con conseguente riviviscenza della disciplina del piano regolatore previgente. In tale evenienza, non si determina alcuna assenza di pianificazione né una “zona bianca”, poiché le aree restano disciplinate dal previgente PRG e, per effetto della successione degli atti di pianificazione, dal nuovo PUG che le abbia tipizzate quali “contesti in formazione”. La qualificazione urbanistica delle aree costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-pianificatoria dell’ente, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni già inclusi in un piano PIRP, impugnavano le note comunali di riscontro alle loro richieste di tipizzazione urbanistica delle aree, nonché la delibera consiliare di approvazione della variante al PUG. Essi lamentavano la mancata inclusione dei propri fondi tra i “contesti in formazione” disciplinati dall’art. 30/P delle NTA, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La vicenda traeva origine da un accordo di programma sottoscritto nel 2010, che prevedeva la realizzazione di opere infrastrutturali e private, tra cui quelle a carico dei ricorrenti, mai eseguite per asserite difficoltà del mercato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. Ha rilevato che il Comune aveva dato attuazione al piano esecutivo PIRP, realizzando le opere pubbliche di propria competenza e sostituendosi, quanto ad alcune opere private, ai proprietari inadempienti, che avevano omesso di realizzarle per difficoltà del mercato, come dagli stessi dichiarato in ricorso.
Il Collegio ha valorizzato la clausola contenuta nel decreto del presidente della Giunta regionale di approvazione dell’accordo, secondo cui le determinazioni assunte si intendono caducate di diritto in caso di mancata attuazione dell’accordo o di mancato inizio dei lavori nei tempi fissati. Tale caducazione ha operato automaticamente, ai sensi dell’art. 12 dell’accordo di programma, travolgendo la variante urbanistica, che era stata prevista al solo fine di attuare gli interventi programmati e risultava, quindi, teleologicamente vincolata alla loro realizzazione.
Il Tribunale ha altresì escluso che la caducazione della variante determinasse una “zona bianca”, affermando la riviviscenza della disciplina del PRG del 1977, che destinava le aree a servizi di interesse collettivo e a verde pubblico, e la successiva applicazione del nuovo PUG. Quest’ultimo, infatti, aveva tipizzato i terreni come “contesti in formazione”, disciplinandoli con l’art. 30/P delle NTA, che rinviava agli strumenti attuativi del previgente PRG e alle disposizioni derivanti da sentenze del Tribunale.
Infine, il Collegio ha evidenziato che i ricorrenti non avevano presentato osservazioni durante l’iter di approvazione del PUG, conclusosi con la delibera consiliare del 2010, e ha ritenuto la scelta pianificatoria comunale coerente con lo stato dei luoghi e priva di vizi di manifesta illogicità, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnico-pianificatoria dell’ente. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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