Cessazione materia del contendere e liquidazione spese in giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 378 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta medio tempore, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la prosecuzione del giudizio. In tale evenienza, il giudice amministrativo, pur non pronunciando nel merito, è tenuto a provvedere sulle spese processuali, che possono essere liquidate in favore dei difensori antistatari che ne abbiano fatto richiesta, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro una sentenza favorevole, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto nei confronti dell’amministrazione. A fronte dell’inerzia del Ministero, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dinanzi al TAR Puglia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevato che l’amministrazione aveva medio tempore provveduto all’esecuzione del giudicato, ha ricevuto l’istanza dei difensori della ricorrente volta a ottenere una pronuncia che desse atto della cessazione della materia del contendere, con contestuale liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Il giudice amministrativo ha ritenuto di dover provvedere sulle spese processuali, liquidandole in complessivi € 500,00, in favore dei difensori che si erano dichiarati antistatari. La liquidazione in favore dei professionisti, e non direttamente della parte, discende dalla dichiarazione di antistatarietà resa dai difensori, che comporta l’attribuzione a essi del diritto alla riscossione delle spese.

La pronuncia si inserisce nella consolidata prassi dei giudizi di ottemperanza, nei quali l’esecuzione spontanea del giudicato nel corso del processo non determina l’inammissibilità del ricorso ma la sua definizione per cessazione della materia del contendere, rimanendo fermo il potere-dovere del giudice di regolare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, trattandosi di pronuncia idonea a chiudere il giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *